Art. 69. 
 
  Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse
a tutti gli  altri  allegati  all'originale,  salvoche',  riguardo  a
questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato.  In  questo
caso il  notaro  deve  fare  nella  copia  menzione  della  rinuncia,
indicando la data e la natura degli allegati non copiati. 
 
  Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le
disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile. 
 
  Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine  la
data   del   rilascio,   essere   autenticate   dal   notaro    colla
sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie
ed  agli  estratti,  in  conformita'  dell'originale.  Se  la  copia,
l'estratto od il certificato consta di  piu'  fogli,  ciascun  foglio
sara' sottoscritte al margine dal notaro. 
 
  Oltre le accennate formalita',  il  notaro  deve  osservare,  nelle
copie che rilascia, le  altre  formalita'  stabilite  dal  Codice  di
procedura civile.