Art. 27 (L)
Vigilanza   sull'attivita'  urbanistico-edilizia  (legge  28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  4;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Il  dirigente  o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita,  anche  secondo  le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti      dell'ente,      la      vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
  2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite  senza  titolo  su  aree  assoggettate,  da  leggi  statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di  inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di  cui  alla legge
18 aprile  1962,  n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede  alla  demolizione  e  al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora  si  tratti  di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto   30 dicembre   1923,   n.   3267,  o  appartenenti  ai  beni
disciplinati  dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede  alla  demolizione  ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente  intervenire,  ai  fini  della  demolizione,  anche  di
propria iniziativa.
  3. Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  dal  precedente  comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita'   di  cui  al  comma 1,  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
  4. Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in  cui  vengono  realizzate  le opere non sia esibito il permesso di
costruire,  ovvero  non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti  gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno   immediata   comunicazione   all'autorita'   giudiziaria,   al
competente  organo  regionale  e  al dirigente del competente ufficio
comunale,  il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
 
          Note all'art. 27:
              - La  legge  18 aprile  1962,  n. 167, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  del  30 aprile  1962,  n.  111,  reca
          "Disposizioni   per   favorire   l'acquisizione   di   aree
          fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".
              - Il   regio   decreto   30 dicembre   1923,  n.  3267,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117,
          reca:   "Riordinamento  e  riforma  della  legislazione  in
          materia di boschi e di terreni montani".
              - La  legge  16 giugno  1927, n. 1766, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   3 ottobre   1927,   n.   228,  reca:
          "Conversione  in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n.
          751,  riguardante  il  riordinamento  degli  usi civici nel
          Regno,  del  regio  decreto  28 agosto  1924,  n. 1484, che
          modifica  l'art.  26  del  regio decreto 22 maggio 1924, n.
          751,  e  del  regio  decreto  16 maggio  1926,  n. 895, che
          proroga   i   termini   assegnati  dall'art.  2  del  regio
          decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751".
              -   Per  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
          vedi nota all'art. 6.