Art. 28 (L)
Vigilanza  su  opere  di  amministrazioni  statali (legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  art.  5;  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
                         articoli 107 e 109)

  1. Per  le  opere  eseguite  da  amministrazioni  statali,  qualora
ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  27,  il dirigente o il
responsabile  del  competente ufficio comunale informa immediatamente
la  regione  e  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
quale  compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la
adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.