Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attivita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita'
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del
permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di
inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli
359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da' comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 359 e 481 del
codice penale:
"Art. 359 (Persone esercenti un servizio di pubblica
necessita). - Agli effetti della legge penale, sono persone
che esercitano un servizio di pubblica necessita':
1) i privati che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per
legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato,
quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge
obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica
funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto
della pubblica amministrazione".
"Art. 481 (Falsita' ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessita). -
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessita',
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali
l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila
a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e'
commesso a scopo di lucro".