Art. 23 (L-R)
            Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
  1.  Il  decreto di esproprio:     a) e' emanato entro il termine di
scadenza  dell'efficacia  della  dichiarazione  di pubblica utilita';
    b) indica  gli  estremi  degli  atti  da  cui e' sorto il vincolo
preordinato  all'esproprio  e  del  provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera;     c) indica quale sia l'indennita' determinata
in  via  provvisoria  o urgente e precisa se essa sia stata accettata
dal  proprietario  o  successivamente corrisposta, ovvero se essa sia
stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;     d) da' atto
della  eventuale  nomina dei tecnici incaricati di determinare in via
definitiva  l'indennita'  di  espropriazione,  precisando se essa sia
stata  accettata  dal  proprietario  o  successivamente  corrisposta,
ovvero  se  essa  sia  stata  depositata  presso  la Cassa depositi e
prestiti;     e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti
previsti  dall'articolo  22,  comma 1, e della determinazione urgente
della indennita' provvisoria;     f) dispone il passaggio del diritto
di  proprieta',  o  del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione  sospensiva  che  il  medesimo decreto sia successivamente
notificato  ed  eseguito;      g) e' notificato al proprietario nelle
forme  degli  atti  processuali  civili,  con  un  avviso  contenente
l'indicazione  del  luogo,  del  giorno e dell'ora in cui e' prevista
l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima
di  essa;      h) e'  eseguito  mediante l'immissione in possesso del
beneficiario  dell'esproprio,  con  la  redazione  del verbale di cui
all'articolo 24. (L)   2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza
indugio  presso  l'ufficio  dei  registri  immobiliari.  (L)    3. La
notifica  del  decreto  di esproprio puo' avere luogo contestualmente
alla  sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o
del  possessore  del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione e
le  operazioni  di immissione in possesso possono essere differite di
dieci giorni. (L)   4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel
catasto  e  nei  libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a
spese  del  beneficiario  dell'esproprio.  (R)    5.  Un estratto del
decreto  di  esproprio  e'  trasmesso  entro  cinque  giorni  per  la
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  nel cui territorio si trova il
bene.  L'opposizione  del  terzo e' proponibile entro i trenta giorni
successivi  alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza  di  impugnazioni,  anche  per  il  terzo  l'indennita' resta
fissata nella somma depositata. (L)