Art. 24 (L-R)
                 Esecuzione del decreto di esproprio
  1.  L'esecuzione  del  decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di
immissione  in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
  2.  Lo  stato  di  consistenza del bene puo' essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)   3. Lo
stato  di  consistenza  e  il  verbale  di immissione sono redatti in
contraddittorio  con  l'espropriato  o,  nel  caso  di  assenza  o di
rifiuto,  con  la  presenza  di  almeno  due  testimoni che non siano
dipendenti  del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare
alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
  4.  Si  intende  effettuata  l'immissione in possesso anche quando,
malgrado  la  redazione  del  relativo  verbale,  il bene continua ad
essere  utilizzato,  per  qualsiasi  ragione, da chi in precedenza ne
aveva  la disponibilita'. (L)   5. L'autorita' espropriante, in calce
al   decreto  di  esproprio,  indica  la  data  in  cui  e'  avvenuta
l'immissione  in  possesso  e  trasmette  copia  del relativo verbale
all'ufficio  per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
(R)    6.  L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da'
comunicazione  all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma
1.  (R)    7.  Decorso  il  termine  previsto  nel  comma  1, entro i
successivi  tre  anni  puo'  essere  emanato  un  ulteriore  atto che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)