Art. 25 (L)
               Effetti dell'espropriazione per i terzi
  1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione
automatica  di  tutti  gli altri diritti, reali o personali, gravanti
sul  bene  espropriato,  salvo  quelli  compatibili  con  i  fini cui
l'espropriazione e' preordinata. (L)   2. Le azioni reali e personali
esperibili  sul  bene  espropriando  non  incidono  sul  procedimento
espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)   3. Dopo
la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al
bene    espropriato    possono   essere   fatti   valere   unicamente
sull'indennita'.  (L)    4.  A seguito dell'esecuzione del decreto di
esproprio,  il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre
dieci  giorni  dalla  richiesta,  il soggetto proponente e i soggetti
gestori  di  servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e
di   concessione   di   attraversamento,  per  la  definizione  degli
spostamenti  concernenti  i  servizi  interferenti  e  delle relative
modalita'  tecniche.  Il  soggetto  proponente,  qualora  i lavori di
modifica   non  siano  stati  avviati  entro  sessanta  giorni,  puo'
provvedervi   direttamente,   attenendosi   alle  modalita'  tecniche
eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)