Art. 25 (L) Effetti dell'espropriazione per i terzi 1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. (L) 2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L) 3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennita'. (L) 4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)