Art. 41.
                  (Finanza degli enti territoriali)

   1.   Al  fine  di  contenere  il  costo  dell'indebitamento  e  di
monitorare   gli   andamenti   di   finanza  pubblica,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  coordina  l'accesso  al mercato dei
capitali  delle  province,  dei comuni, delle unioni di comuni, delle
citta'  metropolitane,  delle  comunita'  montane  e  delle comunita'
isolane,   di   cui  all'articolo  2  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche' dei consorzi tra enti territoriali e
delle  regioni.  A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente
allo  stesso  Ministero  i  dati  relativi  alla  propria  situazione
finanziaria.  Il  contenuto  e le modalita' del coordinamento nonche'
dell'invio   dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare,  sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme
relative  all'ammortamento  del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
   2.   Gli   enti   di  cui  al  comma  1  possono  emettere  titoli
obbligazionari  e  contrarre mutui con rimborso del capitale in unica
soluzione    alla   scadenza,   previa   costituzione,   al   momento
dell'emissione  o  dell'accensione,  di  un fondo di ammortamento del
debito,  o  previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.
Fermo   restando   quanto   previsto   nelle   relative   pattuizioni
contrattuali,  gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui
contratti  successivamente  al  31  dicembre  1996, anche mediante il
collocamento   di   titoli   obbligazionari   di  nuova  emissione  o
rinegoziazioni,  anche  con altri istituti, dei mutui, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario  delle  passivita'  totali a carico degli enti stessi, al
netto  delle  commissioni  e dell'eventuale retrocessione del gettito
dell'imposta   sostitutiva   di   cui   all'articolo  2  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
   3.  Sono  abrogati  l'articolo  35,  comma 6, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
   4.  Per  il  finanziamento  di spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla
copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
 
             Note all'art. 41:
                 -  Il  titolo  del decreto legislativo del 18 agosto
          2000,   n.   267   (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 settembre  2000,  n.  227, S.O.), e' il seguente: "Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
                 -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
                 "Art.  2  (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.
                 2.  Le norme sugli enti locali previste dal presente
          testo   unico   si   applicano,   altresi',  salvo  diverse
          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con
          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto
          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
          sociali".
                 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  - A.N.C.I., il presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          U.N.C.E.M.  Ne  fanno  parte  inoltre  quattordici  sindaci
          designati  dall'A.N.C.I.  e  sei  presidenti  di  provincia
          designati  dall'U.P.I.  Dei  quattordici  sindaci designati
          dall'A.N.C.I.  cinque  rappresentano  le citta' individuate
          dall'art.  17  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142. Alle
          riunioni  possono essere invitati altri membri del Governo,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
          di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta   il   presidente  dell'A.N.C.I.,  dell'U.P.I.  o
          dell'U.N.C.E.M.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
                 Il   testo   dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          1ยบ aprile  1996,  n.  239  (Modificazioni al regime fiscale
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli   similari,   pubblici   e  privati),  e  successive
          modificazioni e' il seguente:
                 "Art.  2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi
          ed  altri  frutti  di talune obbligazioni e titoli similari
          per  i  soggetti  residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta
          sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella misura del
          12,50  per  cento,  gli  interessi  ed altri proventi delle
          obbligazioni  e  titoli similari di cui all'art. 1, nonche'
          gli  interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
          altri  titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati,
          emessi  in  Italia,  per  la  parte maturata nel periodo di
          possesso,  percepiti  dai  seguenti  soggetti residenti nel
          territorio dello Stato:
                   a) persone fisiche;
                   b) soggetti  di  cui  all'art.  5  del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          escluse  le  societa'  in  nome  collettivo, in accomandita
          semplice e quelle ad esse equiparate;
                   c) enti  di  cui all'art. 87, comma 1, lettera c),
          del  medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
          successivo art. 88;
                   d) (fondi  d'investimento  immobiliare di cui alla
          legge 25 gennaio 1994, n. 86);
                   e) (fondi  pensione  di cui al decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124);
                   f) soggetti  esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche.
                   1-bis.  Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
          imposte  sui  redditi nella misura del 12,50 per cento, per
          la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
          altri  proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
          da  soggetti  non  residenti.  L'imposta e' applicata nella
          misura  del  12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
          proventi  delle  obbligazioni  e  degli altri titoli di cui
          all'art.  31  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  nonche' di quelli con regime
          fiscale  equiparato,  emessi  all'estero  a  decorrere  dal
          10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
                 1-ter.  L'imposta  e'  applicata nella misura del 27
          per  cento  se  la  scadenza  dei titoli indicati nel primo
          periodo del comma 1-bis e' inferiore a diciotto mesi.
                 1-quater. L'imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si
          applica  sugli  interessi  ed  altri proventi percepiti dai
          soggetti  indicati  nel  comma 1.  Per  i  soggetti  di cui
          all'art.  8,  commi  da  1  a 4, del decreto legislativo 21
          novembre  1997, n. 461, nonche' per i fondi pensione di cui
          al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'imposta e'
          applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter.
                 2.  L'imposta sostitutiva di cui ai comma 1, 1-bis e
          1-ter   e'   applicata  dalle  banche,  dalle  societa'  di
          intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli
          agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
          in  appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia, che
          comunque  intervengono  nella  riscossione degli interessi,
          premi   ed  altri  frutti  ovvero,  anche  in  qualita'  di
          acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1,
          1-bis  e  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva,  per  trasferimento dei titoli si intendono le
          cessioni  e  qualunque  altro  atto,  a  titolo  oneroso  o
          gratuito,  che  comporta  il  mutamento  della  titolarita'
          giuridica dei titoli.
                 3.  Per  i  buoni  postali  di  risparmio  l'imposta
          sostitutiva   e'   applicata   dall'Ente   poste   italiane
          conformemente  a  quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro e con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni    su    proposta    del   consiglio   di
          amministrazione  dell'Ente  poste  italiane, possono essere
          stabilite  particolari modalita' applicative della presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
                 -  Il  testo  vigente del comma 6 dell'art. 35 della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
          della  finanza  pubblica),  come  modificato dalla presente
          legge e' il seguente:
                 "6.  Ove  in  tale  periodo  non  vi  fossero  state
          emissioni  della  specie si fara' riferimento al rendimento
          dei  titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua
          piu'   vicina  a  quella  delle  obbligazioni  da  emettere
          maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi
          al  portatore,  sono stanziabili in anticipazione presso la
          Banca  d'Italia  e  possono  essere  ricevuti  in pegno per
          anticipazioni   da  tutti  gli  enti  creditizi.  Gli  enti
          emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
          titolo  di  imposta  sugli interessi, premi od altri frutti
          corrisposti  ai  possessori  persone  fisiche e a titolo di
          anticipo   d'imposta   per   i  soggetti  tassati  in  base
          all'IRPEG.  Il  gettito della ritenuta rimane di competenza
          degli  enti  emittenti  che  dovranno iscrivere la somma in
          apposito  capitolo  di bilancio al netto di una percentuale
          dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
          prestito  obbligazionario,  da  attribuire  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato quale contributo alle spese relative
          ad atti autorizzativi".
                 -  Il  titolo  dell'art. 3 del regolamento di cui al
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  5 luglio  1996, n. 420
          (Regolamento   recante  norme  per  l'emissione  di  titoli
          obbligazionari   da   parte  degli  enti  locali.)  era  il
          seguente: (Prestiti da collocare all'estero - Comunicazione
          al Ministero del tesoro).
                 -  Il  testo dell'art. 194, comma 3 del T.U., di cui
          al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali), e' il
          seguente:
                   "3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove
          non  possa  documentalmente  provvedersi  a norma dell'art.
          193,  comma  3,  l'ente  locale puo' far ricorso a mutui ai
          sensi   degli  articoli  202  e  seguenti.  Nella  relativa
          deliberazione  consiliare  viene  dettagliatamente motivata
          l'impossibilita' di utilizzare altre risorse".
                 -  Il  titolo  della legge costituzionale 18 ottobre
          2001,  n.  3, e': Modifiche al titolo V della parte seconda
          della  Costituzione  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248).