Art. 21.
             Divieto di sondaggi politici ed elettorali
  1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in  un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi',
la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche'
esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
  2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi
politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  "nota
informativa"  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le
seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
    a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
    b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
    c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se  si  tratta  di  "sondaggio  rappresentativo"  o di "sondaggio non
rappresentativo";
    d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
    e)   il   numero  delle  persone  interpellate  e  l'universo  di
riferimento;
    f)  il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
    g)  la  percentuale  delle  persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
    h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella
loro  integralita'  e  corredati  della  "nota informativa" di cui al
medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri www.sondaggipolitico elettorali.it, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
  5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione  televisiva,  la  "nota  informativa" di cui al comma 2
viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
  6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.