Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi
demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e
di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati
in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresi',
la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti
in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche'
esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o
pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota
informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui e' responsabile il soggetto che realizza
il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando
se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di
riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di
pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si
fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna
domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi
soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella
loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al
medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del
dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri www.sondaggipolitico elettorali.it, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' sempre evidenziata
con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2
viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito
sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.