Art. 17. Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti: a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.