Art. 18.
                      Procedimenti sanzionatori

  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28,  nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o
dettate   con   il   presente   atto,   sono   perseguite   d'ufficio
dall'Autorita',  al  fine  dell'adozione  dei  provvedimenti previsti
dall'art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
  2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere
inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati
dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  3.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dalla legge.
  4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  5.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede
direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e
periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa.
  6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali
sono   istruiti   sommariamente   dal   Comitato   regionale  per  le
comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorita' secondo
quanto previsto al comma 8.
  7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del
competente  Comitato  di  cui  al  comma 6, dandone immediato avviso,
anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  8.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6  procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  mediante  immediato
ripristino  dell'equilibrio  nell'accesso  ai  mezzi di comunicazione
politica,  secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10
della  legge  22  febbraio  2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette
atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di
accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il
competente  gruppo  della  Guardia  di  finanza, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al
comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito
presso   gli   uffici   del   Dipartimento   garanzie  e  contenzioso
dell'Autorita' medesima.
  9.   In   ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma  6  segnala
tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
  10.  Il  competente  ispettorato  territoriale  del Ministero delle
comunicazioni  collabora,  a richiesta, con il Comitato regionale per
le comunicazioni.
  11.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it.
    Roma, 6 agosto 2002
                                                 Il presidente: Cheli