Art. 52.
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento
e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla
spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
sara' fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla
spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del
settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene
secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle
prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva
dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di
attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso
gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio
nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto
dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
fine, la flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
di risorse attualmente utilizzate per finalita' non prioritarie,
per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione
delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni
predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa
l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico
delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende
ospedaliere autonome.
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo i della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o
superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e
private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' soppresso. Conseguentemente, sono
rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla
deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui al
decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di
contenere la spesa sanitaria, nonche' di accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con
i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei
pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in via
sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale
dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima
ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al
comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9,
commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e
non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e'
rideterminata nella misura del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come
modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n.
347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e
dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del
Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale
sia stato gia' corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di
primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera
A), annesso al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma
13 sara' attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero
provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende
produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi
dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantita' del contenuto;
c) variazione di una o piu' diluizioni del o dei materiali di
partenza purche' la nuova diluizione sia piu' alta della
precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu' componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla
commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si
intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1
marzo 2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore
somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito organizzare
o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in
Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi,
convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura
massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della
salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato
articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui
al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
20. A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo
netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27
ottobre 1993, n. 433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto
puo' essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e
cura dei malati oncologici, e' assegnato al Centro nazionale di
adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia
oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono
inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono
inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e
subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande
da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
ciascun istituto richiedente";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli
istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura
massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi,
odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di
amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalita' di
versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino a:
"per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di
ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di
impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti
bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da
effettuarsi secondo criteri e modalita' stabilite dal CIPE, sulla
base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi
dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 10 luglio 2003.
Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento al
prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla
deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel
caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e' sostituito dal seguente:
"9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la
disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e'
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003".
Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 16, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica":
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno
precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto.".
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329, concerne: "Regolamento recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323, recante: "Riordino del settore
termale":
"4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il
recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 gia' citata nella presente
nota:
"15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con
assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli
importi eccedenti tale limite.".
- La legge 24 ottobre 2000, n. 323 concerne: "Riordino
del settore termale".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, recante: "Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture":
"Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
- Si riportano il testo dell'art. 87, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater della citata legge 23 dicembre 2000, n.
388:
"5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative
per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la
tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e
delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche
adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del
nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.
5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli
strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano,
inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o
che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.".
- Si riporta il testo del punto 4.3 dell'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001
sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni:
"4.3. Le regioni disciplinano i criteri e le modalita'
per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che
non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa
e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche
tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata
dalle regioni entro il 30 giugno 2002.".
- L'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio
2002 concerne i criteri di priorita' per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
di attesa.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
recante: "Interventi urgenti in materia sanitaria":
"2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
a)-b) (omissis);
c) per determinare le misure a carico dei direttori
generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65
per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'I VA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al
12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il
cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma. Per le farmacie rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore al lire 750
milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di
servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per
cento.".
- La deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73, del 28 marzo
2001, reca: "Individuazione dei criteri per la
contrattazione del prezzo dei farmaci.".
- Il decreto del Ministro della salute 27 settembre
2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, concerne:
"Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9,
commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 gia'
citato nella presente nota, come modificati dalla legge qui
pubblicata:
"3. Alle imprese farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a
realizzare mediante finanziamenti anche indiretti
all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o
riunioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del
cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della
salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7
del citato art. 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la
organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche
indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di
cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potra'
eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e
documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2002, n. 178 recante:
"Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate":
"2. Il Ministro della salute, su proposta della
Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per
l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere
l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma
2 e' effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia
in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei
livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il
rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, conma 1, del citato
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112:
"1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di
cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal
decreto ministeriale 4 dicembre 2001 del Ministro della
salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002,
del cinque per cento al netto dell'I.VA.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185 recante "Attuazione della
direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici",
come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347 recante "Disposizioni in materia di
commercializzazione di medicinali omeopatici", dall'art. 5,
comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria" dall'art. 85,
comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese
dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla
data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere
mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade
il 31 dicembre 1997, purche' il responsabile
dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, documenti al
Ministero della sanita' tale presenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 85, comma 34, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 gia' citata nella presente
nota:
"34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno
provveduto a presentare la documentazione al Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 7, com-ma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della
sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale
omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
22 dicembre 1997, del Ministro della sanita', a titolo di
contributo per l'attivita' di gestione e di controllo del
settore omeopatico.".
- Si riporta il testo dell'allegato 2, lettera A)
annesso al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 1998, recante "Tariffe residuali di cui al
decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe
e i diritti spettanti al Ministero della sanita',
all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni
rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati":
"A) Medicinali omeopatici soggetti a registrazione
semplificata.
1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un
solo componente attivo (unitari):
per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima |
forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero |
delle diluizioni |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal |
grado e dal numero delle diluzioni | " 10.000
2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o
piu' componenti attivi (composti o complessi):
a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi |L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari |
composizione | " 10.000
---------------------------------------------------------------------
b) oltre gli 8 componenti attivi | " 350.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari |
composizione | " 10.000
3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una
integrazione o alla modifica della registrazione di un medicinale
omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:
a) per ogni integrazione o |
modifica non imposta dal Ministero|
della sanita' attinente alla |
composizione, al confezionamento, |
al numero di unita' posologiche, | L. 20.000 per medicinale
alle modalita' di distribuzione, | omeopatico fino ad un massimo di
vendita o dispensazione | L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
b) per ogni integrazione o | L. 20.000 per medicinale
modifica attinente alla sede di | omeopatico fino ad un massimo di
produzione | L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
c) per ogni modifica |
concernente la ragione o |
denominazione sociale della |
societa' titolare della |
registrazione anche a seguito di | L. 20.000 per medicinale
trasferimento della proprieta' del| omeopatico fino ad un massimo di
medicinale o dei medicinali | L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
d) per ogni modifica |
concernente la ragione o |
denominazione sociale della |
societa' distributrice o della |
societa' che rappresenta in Italia|
la societa' estera titolare della | L. 1.000.000 per il complesso dei
registrazione | prodotti interessati
---------------------------------------------------------------------
4. Accertamenti conseguenti |
alla domanda di autorizzazione |
all'importazione di medicinali |
omeopatici per uso umano ai sensi | L. 50.000 per medicinale
dell'art. 6 del decreto | omeopatico (*) fino ad un massimo
legislativo n. 178/1991 | di L. 20.000.000
Per le prestazioni non specificate nel presente settore
si ritengono applicabili le tariffe gia' previste per le
analoghe fattispecie, da quello delle specialita'
medicinali.
Le tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3) debbono
intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti
a procedura semplificata (articoli 3 e 5 decreto
legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in
sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.".
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 recante: "Attuazione
della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano", come
introdotto dal comma 1, dell'art. 40 della legge 1 marzo
2002, n. 39 recante: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001":
"Art. 5-bis (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro
della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola
confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica
dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale
29 febbraio 1988 del Ministro della sanita' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e
successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese
successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura
dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente
comma, raccolga e registri i movimenti delle singole
confezioni dei prodotti medicinali attraverso il
rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della
banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I
produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo
di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i
depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e,
rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi
in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le
aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e
trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
e trasmettere il codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata
allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere
dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali
immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini
conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
9.000 euro.".
- L'accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, concerne
integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto
2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano":
"Art. 12 (Convegni o congressi riguardanti i
medicinali). - 1. Ogni impresa farmaceutica titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare,
mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o
all'estero un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali,
deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della
sanita', almeno sessanta giorni prima della data
dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione,
con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice
fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell'iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata e correlazione
esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e'
titolare;
e) qualificazione professionale e scientifica dei
relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
si limiti a fornire un contributo agli organizzatori,
devono essere indicati l'entita' e le modalita' dello
stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
organizzatori come corrispettivo.
2. Per le riunioni di non piu' di dieci medici
organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la
comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
della sanita' almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento.
3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso,
convegno o riunione contribuiscono piu' imprese
farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono
pervenire congiuntamente, per il tramite degli
organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformita' da
quanto stabilito dal presente comma sono prive di
efficacia.
4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere
orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia,
patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di
imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere
sindacale.
5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
devono essere limitati agli operatori del settore
qualificati e non possono essere estesi ad eventuali
accompagnatori. Detti oneri non possono riguardare medici
generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere il
periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti
l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla
conclusione del medesimo, ne' presentare caratteristiche
tali da prevalere sulle finalita' tecnico-scientifiche
della manifestazione.
6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre
cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero
della sanita' non comunica la propria motivata opposizione.
7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e
per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della
sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma
1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la
comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale
ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai
sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della sanita' relativi alla
pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in
materia di informazione degli operatori sanitari e di
farmacovigilanza.
9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata
alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni
medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad
eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche'
integrali e regolarmente depositati presso il Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
nelle lingue originali, di materiale informativo conforme
alle autorizzazioni all'immissione in commercio del
medicinale rilasciate in altri Paesi, purche' medici
provenienti da questi ultimi risultino presenti alla
manifestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su
tematiche comunque attinenti ai medicinali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data
successiva al 30 giugno 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da
venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, due dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale. degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli ordini e i collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle
societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
della legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante:
"Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e
loro familiari":
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del
sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo
di Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge
31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'art. 1 della
legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo
seguente:
a)-c) (omissis);
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini
affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella
misura concorrente alla formazione di un reddito annuo
netto di L. 18.400.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 37, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"37. Allo scopo di promuovere l'attivita di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture
nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura
stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di
universita' estere, appositamente convenzionati con scuole
pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di
convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
presentazione delle relative domande da presentare entro il
31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e'
assegnato nel limite massimo di un milione di euro per
ciascun istituto richiedente, non concorre alla
determinazione della base imponibile e puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
sono individuate annualmente le categorie degli istituti
per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche
come credito di imposta.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 luglio
1901, n. 306, e successive modificazioni recante
"Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei
sanitari italiani in Perugia", come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 2. - Alle spese occorrenti pel mantenimento,
l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
cui all'art. 1, concorreranno:
a) il patrimonio della fondazione;
b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque
altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della
fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara'
in fine d'anno capitalizzato;
d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre
associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e
morale;
e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,
medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione della
fondazione, che ne fissa misura e modalita' di versamento
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri
vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
f) il contributo volontario di tutti gli altri
sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
di cui al precedente comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza":
"2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 29 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili per il Corpo della Guardia di f inanza). - 1. Al
fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita'
di contrasto dei fenomeni dell'evasione, attraverso una
migliore articolazione sul territorio delle strutture del
Corpo della guardia di finanza ed una maggiore mobilita'
del personale, e' autorizzata la realizzazione di un
programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto
di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio,
nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di
gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma
di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze
di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e
costituisce variante dello strumento urbanistico del comune
interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle
destinate alla difesa militare.
3. (Comma abrogato).
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente
articolo, il Corpo della guardia di finanza puo' assumere,
secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per
l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti
dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della guardia di
finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a
lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
- La deliberazione del CIPE del 26 febbraio 1998, n.
10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998, reca: "Individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo medio europeo delle specialita'
medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, gia' citata nella
presente nota:
"Art. 5 (Tetti di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per
cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le
regioni adottano, sentite le associazioni di categoria
interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il
rispetto della disposizione di cui al presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
di finanza pubblica", come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard
organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e'
adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a'
termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti
nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita' sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita' sanitaria interregionale e'
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per
sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
standard di riferimento:
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
rispetto dell'uniformita' delle prestazioni e' effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento
programmatorio di carattere generale anche a stralcio del
piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e
con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di
attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge
23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita'
operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche', ai sensi dell'art. 5 della legge
3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e' determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e'
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e'
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'IVA. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i prezzi delle
specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali; specialita' medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita' medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita'
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da' luogo all'ammissione nel prontuario di
nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a
controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del
cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli
fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione
finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita' operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed
effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei Carabinieri dei nuclei
antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita' all'interno della regione, le
altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all'amministratore straordinario della unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1
gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a
tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le
autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto
stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In
sede di definizione degli accordi convenzionali di cui
all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il
campo di applicazione del principio di unicita' del
rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui
all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 gebbraio 1991, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita'
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e' assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali
e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 18, decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui
all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1992, con
riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981
incrementate della variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
intervenuta tra il 1981 e 1991; la rideterminazione deve
comunque comportare un incremento delle tariffe non
inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
di cui all'art. 69, primo comma, lettere b), c) ed e),
della legge 23 dicembre 1977, n. 833, sono trattenute dalle
unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamiento di parte
corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per
cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art.
19, comma 1, del decreto-l egge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto art. 19,
le regioni e le province autonome possono assumere mutui
con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi
previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge
28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche' gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
parte in conto capitale, allo scopo vincolata.
14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si
provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici
sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e' costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni e' condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del
piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e' fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1 gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore
straordinario della unita' sanitaria locale stabilire le
modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.".
- Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 42, 46,
47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)
(Art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 1 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti del l'ARAN)
(Art. 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 396 del
1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma
3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55
del decreto legislativo n. 300 del 1999; art. 44, comma 8
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le pubbliche
amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
le loro istanze associative o rappresentative, le quali
danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun
comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui
all'art. 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
di settore per ciascun comparto di contrattazione
collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e
dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le
universita';
c) nell'ambito delle istanze rappresentative
promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti
degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per
gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal
Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi
deliberati dai comitati di settore, iniziative per il
coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non
rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche
con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei
contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro) (Art. 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo propor-zionale e il periodico rinnovo, con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la
facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purche'
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresi'
prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430.".
"Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni) (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470 del 1993
e poi dall'art. 2 del decreto legislativo n. 396 del
1997). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e
integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza
puo' essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessario all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della
collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli
statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti
riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito
osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti
sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da
cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti,
tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno
e' designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.
303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far
parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a
carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale e' concordata tra
l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'art. 41,
comma 6, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente
attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato,
mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite
decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro
quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e'
costituito da cinquanta unita', ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
venticinque unita' di personale anche di qualifica
dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita' per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e'
disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita'
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva)
(Art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 18 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo. n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
com-ma 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998; art. 44,
comma 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilita' con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei
contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e'
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora
non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale
riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di
sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo,
salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)
(Art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 19 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
commi da 2 a 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cuiall'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.
Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi) (Art. 53 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'art. 47, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.".