Art. 52.
              (Razionalizzazione della spesa sanitaria)

   1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle   cure   termali,   con  esclusione  dei  soggetti  individuati
dall'articolo  8,  comma  16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
degli  invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi  invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento
e  dei  grandi  invalidi  del  lavoro, sono tenuti a partecipare alla
spesa per un importo di 50 euro.
   2.  A  decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di
cui  all'articolo  4,  comma  4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
sara'  fissata  la misura dell'importo massimo di partecipazione alla
spesa  per  cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  e successive modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
   3.  Al  fine  di  consentire  il  pieno  ed effettivo rilancio del
settore  termale,  il  Governo,  anche  nell'ambito  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, assicura la compiuta attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
   4.  Tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le regioni, ai sensi
dell'articolo  4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  per  gli  anni  2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) l'attivazione   nel  proprio  territorio  del  monitoraggio  delle
   prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
   di  cui  ai  commi  5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della
   legge  23  dicembre  2000,  n.  388;  la relativa verifica avviene
   secondo  modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e di Bolzano;
b) l'adozione  dei  criteri  e delle modalita' per l'erogazione delle
   prestazioni  che  non  soddisfano  il  principio di appropriatezza
   organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse,
   in  attuazione  del  punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e
   province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
   relativa  verifica  avviene  secondo modalita' definite in sede di
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione    nel    proprio   territorio,   nella   prospettiva
   dell'eliminazione  o del significativo contenimento delle liste di
   attesa,  di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del
   bilancio  dello  Stato,  dirette a favorire lo svolgimento, presso
   gli  ospedali  pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
   continuativa,  con l'obiettivo finale della copertura del servizio
   nei  sette  giorni della settimana, in armonia con quanto previsto
   dall'accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni  e le
   province  autonome  di  Trento  e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
   sulle   modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  diagnostiche  e
   terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
   fine,  la  flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali
   della   turnazione   del   lavoro  straordinario  e  della  pronta
   disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
   di  risorse  attualmente utilizzate per finalita' non prioritarie,
   per  ampliare  notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione
   delle  giornate  complessive  di  degenza.  Annualmente le regioni
   predispongono  una  relazione,  da  inviare  al  Parlamento, circa
   l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione   di   provvedimenti  diretti  a  prevedere,  ai  sensi
   dell'articolo  3,  comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n.
   347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
   n.   405,   la   decadenza   automatica   dei  direttori  generali
   nell'ipotesi  di  mancato raggiungimento dell'equilibrio economico
   delle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere,  nonche'  delle aziende
   ospedaliere autonome.

   5.  Il  comma  3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e' abrogato.
   6.  Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo i della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  le  parole:  "e  al  12,5  per cento" sono
sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o
superiore  a  lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso
tra  euro  103,29  e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita'
medicinali  il  cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94.   Il   Ministero  della  salute,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie pubbliche e
private,  sottopone  a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma".
   7.  Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,  e'  soppresso.  Conseguentemente,  sono
rideterminati   i  prezzi  dei  medicinali  stabiliti  in  base  alla
deliberazione  del  CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
   8.  La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui al
decreto  del  Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
   9.  Anche  al  fine  di  potenziare il processo di attivazione del
monitoraggio     delle     prescrizioni    mediche,    farmaceutiche,
specialistiche  e  ospedaliere,  di  cui  al  comma 4, lettera a), di
contenere    la    spesa    sanitaria,    nonche'    di    accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con
i  cittadini  e  le  pubbliche  amministrazioni  e gli incaricati dei
pubblici  servizi,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della  salute,  il  Ministro  dell'interno,  e  sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare  stabilisce  le  modalita'  per  l'assorbimento, in via
sperimentale  e  senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,  della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale
dei  servizi  e per la progressiva utilizzazione della carta medesima
ai fini sopra descritti.
   10.  All'articolo  3  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al
comma  3,  le  parole:  "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli  anni  2002  e  2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
   11.   Dalla   data   di   entrata   in   vigore   del  decreto  di
riclassificazione  dei  medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9,
commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e
non  oltre  il  16  gennaio  2003  la  riduzione  di  cui  al comma 1
dell'articolo  3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  15  giugno  2002,  n.  112,  e'
rideterminata nella misura del 7 per cento.
   12.  Il  termine  del  31  dicembre 2003 previsto dall'articolo 7,
comma  1,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  185, come
modificato  dall'articolo  2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n.
347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e
dall'articolo  85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2008.
   13.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le imprese produttrici devono versare, a favore del
Ministero  della  salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale
sia  stato  gia'  corrisposto  il  contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo  85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma  di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di
primo  rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera
A),  annesso  al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
   14.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma
13  sara'  attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero
provvisorio di registrazione.
   15.  A  tutti  i  medicinali  omeopatici  per  i  quali le aziende
produttrici   hanno  versato  la  somma  di  lire  40.000,  ai  sensi
dell'articolo  85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantita' del contenuto;
c) variazione  di  una  o  piu'  diluizioni  del  o  dei materiali di
   partenza   purche'   la  nuova  diluizione  sia  piu'  alta  della
   precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu' componenti;
f) variazione      del      titolare     dell'autorizzazione     alla
   commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.

   16.  Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si
intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
   17.  Ai  medicinali  omeopatici  non  si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1
marzo 2002, n. 39.
   18.  Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva  rispetto  a  quanto  stabilito  dall'Accordo tra Governo,
regioni  e  province  autonome  di  Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 6 settembre
2001,  l'importo  di 165 milioni di euro a compensazione della minore
somma  definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'" di Roma.
   19.   Alle   imprese  farmaceutiche  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione  in commercio di medicinali, e' consentito organizzare
o  contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in
Italia  o  all'estero  per  gli  anni  2004,  2005  e 2006 congressi,
convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 541, e successive modificazioni, nella misura
massima  del  50  per  cento  di  quelli notificati al Ministro della
salute  nell'anno  2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato
articolo.  Non  concorrono al raggiungimento della percentuale di cui
al  periodo  precedente  gli  eventi  espressamente autorizzati dalla
Commissione  nazionale per la formazione continua di cui all'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
   20.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo
netto  indicato  all'articolo  1, comma 1, lettera d), della legge 27
ottobre  1993,  n.  433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto
puo'  essere  elevato  ogni  due  anni con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
   21.  Al  fine  di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e
cura  dei  malati  oncologici,  e'  assegnato  al Centro nazionale di
adroterapia  oncologica  (CNAO)  l'importo  di  5 milioni di euro per
l'anno  2003  e  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005  per  la  realizzazione  di  un  centro nazionale di adroterapia
oncologica   integrato   con  strutture  di  ricerca  e  sviluppo  di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
   22.  Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: "di alta formazione", sono
   inserite  le  seguenti:  "di  cui al decreto legislativo 30 luglio
   1999, n. 287";
b) nel  secondo  periodo,  dopo le parole: "credito di imposta", sono
   inserite  le  seguenti:  ",  riconosciuto  automaticamente secondo
   l'ordine  cronologico  dei  relativi  atti  di convenzionamento, e
   subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande
   da  presentare  entro  il  31  marzo  di ciascun anno al Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche
   fiscali,  e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
   ciascun istituto richiedente";
c) nel  terzo  periodo,  le parole: "sono individuati annualmente gli
   istituti"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  individuate
   annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura
   massima dello stesso" sono soppresse.

   23.  La  lettera  e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
   "e)  il  contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini  professionali  italiani  dei  farmacisti,  medici  chirurghi,
odontoiatri  e  veterinari,  nella  misura stabilita dal consiglio di
amministrazione  della fondazione, che ne fissa misura e modalita' di
versamento  con  regolamenti  soggetti  ad approvazione dei ministeri
vigilanti  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509".
   24.  All'articolo  29  della  legge  18 febbraio 1999, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al  comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino a:
   "per   l'anno  1999  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
   assumere,  secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
   delle  finanze,  impegni  pluriennali  corrispondenti alle rate di
   ammortamento  dei  mutui  contratti  dai  fornitori, nei limiti di
   impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le rate
   di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
   dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza direttamente agli istituti
   bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".

   25.   Gli   ulteriori  adeguamenti  al  prezzo  medio  europeo  da
effettuarsi  secondo  criteri  e  modalita' stabilite dal CIPE, sulla
base  dei  dati  di  vendita  e  dei  prezzi nell'anno 2001 nei paesi
dell'Unione  europea,  avranno  effetto a partire dal 10 luglio 2003.
Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento al
prezzo  medio  europeo  calcolato  secondo  i  criteri  di  cui  alla
deliberazione  del  CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
   26.  Il  termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel
caso  in  cui  l'incidenza  della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti  eccedere  il  tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge   18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
   27.  L'articolo  4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e' sostituito dal seguente:
   "9.  E'  istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per la
disciplina  dei  rapporti  con  il  personale  convenzionato  con  il
Servizio  sanitario  nazionale.  Tale  struttura,  che rappresenta la
delegazione   di   parte   pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti  il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale, e'
costituita  da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.  Della  predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei Ministeri
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e  della  salute,  designati  dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il
procedimento   di  contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti
accordi  tenendo  conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003".
 
          Note all'art. 52:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, comma 16, della
          legge   24 dicembre   1993,  n.  537,  recante  "Interventi
          correttivi di finanza pubblica":
              "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i  cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di eta'
          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1  gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,
          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22
          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un
          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le
          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del
          Ministro  della  sanita'  1 febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto.".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
          n.   329,   concerne:   "Regolamento   recante   norme   di
          individuazione  delle  malattie  croniche  e invalidanti ai
          sensi   dell'art.  5,  comma  1,  lettera a),  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124.".
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
          24 ottobre  2000,  n.  323,  recante: "Riordino del settore
          termale":
              "4.   L'unitarieta'   del  sistema  termale  nazionale,
          necessaria   in   rapporto   alla   specificita'   e   alla
          particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
          assicurata   da   appositi   accordi   stipulati,   con  la
          partecipazione  del Ministero della sanita', tra le regioni
          e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e le
          organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
          aziende  termali;  tali  accordi  divengono efficaci con il
          recepimento  da  parte  della  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
          3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, comma 15, della
          legge  24 dicembre  1993, n. 537 gia' citata nella presente
          nota:
              "15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          delle  altre  prestazioni  specialistiche,  ivi comprese le
          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
          all'importo   massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,  con
          assunzione  a carico del Servizio sanitario nazionale degli
          importi eccedenti tale limite.".
              - La  legge 24 ottobre 2000, n. 323 concerne: "Riordino
          del settore termale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   15 giugno  2002,  n.  112,  recante:  "Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio e finanziamento delle infrastrutture":
              "Art.  4  (Concorso  delle  regioni  al  rispetto degli
          obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
              - Si  riportano  il  testo  dell'art.  87, commi 5-bis,
          5-ter  e  5-quater  della citata legge 23 dicembre 2000, n.
          388:
              "5-bis.  Le  regioni  adottano le necessarie iniziative
          per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
          prescrizioni   mediche,  farmaceutiche,  specialistiche  ed
          ospedaliere  previsto dal presente articolo, assicurando la
          tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
          telematica,  ai  Ministeri  della  salute e dell'economia e
          delle  finanze,  nonche'  alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
              5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
          dati  e  l'interoperabilita'  delle  soluzioni tecnologiche
          adottate  con  quelle che verranno definite nell'ambito del
          nuovo  sistema  informativo  nazionale  del Ministero della
          salute.
              5-quater.  Le  regioni  determinano  le modalita' e gli
          strumenti   del   monitoraggio.   Le  regioni  determinano,
          inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
          abbiano  omesso  gli adempimenti connessi al monitoraggio o
          che  abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
          livello appropriato.".
              - Si  riporta  il  testo del punto 4.3 dell'Accordo tra
          Governo,  regioni  e province autonome del 22 novembre 2001
          sui  livelli  essenziali  di  assistenza sanitaria ai sensi
          dell'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502 e successive modificazioni:
              "4.3.  Le regioni disciplinano i criteri e le modalita'
          per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che
          non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa
          e  di economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche
          tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
              In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata
          dalle regioni entro il 30 giugno 2002.".
              - L'Accordo  tra il Ministro della salute, le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio
          2002  concerne  i  criteri  di priorita' per l'accesso alle
          prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
          di attesa.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera c),
          del  decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405,
          recante: "Interventi urgenti in materia sanitaria":
              "2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
                a)-b) (omissis);
                c) per  determinare  le misure a carico dei direttori
          generali    nell'ipotesi    di    mancato    raggiungimento
          dell'equilibrio economico.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione   della  finanza  pubblica",  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "40.  A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
          8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65
          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al
          pubblico  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
          Il   Servizio   sanitario  nazionale,  nel  procedere  alla
          corresponsione  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
          titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
          e  al  netto  dell'I  VA  pari  al  3,75  per  cento per le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  inferiore  a  lire  50.000,  al  6  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  compreso  tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
          pubblico  e'  compreso  tra lire 100.000 e lire 199.999, al
          12,5  per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
          di  vendita  al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
          154,94  e  al 19 per cento per le specialita' medicinali il
          cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e' superiore a euro
          154,94.    Il    Ministero   della   salute,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
          gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
          presente   comma.   Per   le  farmacie  rurali  che  godono
          dell'indennita'  di  residenza  ai  sensi dell'art. 2 della
          legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
          un   fatturato   annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
          nazionale  al  netto  dell'IVA  non  superiore  al lire 750
          milioni,  restano  in  vigore  le  quote  di  sconto di cui
          all'art.  2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
          Per  le  farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di
          servizio   sanitario   nazionale   al  netto  dell'IVA  non
          superiore  a  lire 500 milioni, le percentuali previste dal
          presente  comma  sono  ridotte  in  misura  pari  al 60 per
          cento.".
              - La deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 73, del 28 marzo
          2001,    reca:   "Individuazione   dei   criteri   per   la
          contrattazione del prezzo dei farmaci.".
              - Il  decreto  del  Ministro  della salute 27 settembre
          2002  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.   249   del   23 ottobre   2002,   concerne:
          "Riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi dell'art. 9,
          commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, commi 3 e 4, del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n. 112 gia'
          citato nella presente nota, come modificati dalla legge qui
          pubblicata:
              "3.     Alle     imprese     farmaceutiche     titolari
          dell'autorizzazione    all'immissione   in   commercio   di
          medicinali,  e'  consentito  di organizzare o contribuire a
          realizzare    mediante    finanziamenti   anche   indiretti
          all'estero  per  gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o
          riunioni  ai  sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.  541,  nella  misura  massima  del
          cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della
          salute  nell'anno  2001  o autorizzati ai sensi del comma 7
          del citato art. 12.
              4.   La   spesa  delle  imprese  farmaceutiche  per  la
          organizzazione,  partecipazione  e  il  finanziamento anche
          indiretto  di  convegni,  congressi, seminari o riunioni di
          cui  al  comma  3  per  gli esercizi 2002 e 2003 non potra'
          eccedere  il  cinquanta  per  cento delle spese sostenute e
          documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9, commi 2 e 3, del
          decreto-legge   8 luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 2002, n. 178 recante:
          "Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate":
              "2.   Il  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Commissione  unica del farmaco, provvede annualmente, e per
          l'anno  corrente  entro  il  30 settembre  2002, a redigere
          l'elenco  dei  farmaci  rimborsabili dal Servizio sanitario
          nazionale.
              3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma
          2  e'  effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia
          in  modo  da  assicurare,  su  base  annua, il rispetto dei
          livelli   di   spesa   programmata  nei  vigenti  documenti
          contabili  di finanza pubblica, nonche', in particolare, il
          rispetto  dei  livelli  di  spesa definiti nell'accordo tra
          Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
          data  8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 6 settembre 2001.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, conma 1, del citato
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112:
              "1.  Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di
          cui  alla  lettera  a)  dell'art.  8, comma 10, della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal
          decreto  ministeriale  4 dicembre  2001  del Ministro della
          salute   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.  33
          dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002,
          del cinque per cento al netto dell'I.VA.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 185 recante "Attuazione della
          direttiva  92/73/CEE  in materia di medicinali omeopatici",
          come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
          1997,   n.   347   recante   "Disposizioni  in  materia  di
          commercializzazione di medicinali omeopatici", dall'art. 5,
          comma  2,  della  legge  14 ottobre  1999,  n.  362 recante
          "Disposizioni  urgenti  in materia sanitaria" dall'art. 85,
          comma  32,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388 recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
              "1.  Per  i  medicinali omeopatici prodotti in un Paese
          dell'Unione  europea  e  presenti sul mercato italiano alla
          data  del  31 dicembre  1992,  l'autorizzazione  ad  essere
          mantenuti  in commercio con la medesima presentazione scade
          il    31 dicembre    1997,    purche'    il    responsabile
          dell'immissione  in commercio, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  documenti  al
          Ministero della sanita' tale presenza.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 85, comma 34, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388 gia' citata nella presente
          nota:
              "34.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  le  imprese  che  hanno
          provveduto  a  presentare  la  documentazione  al Ministero
          della  sanita'  ai sensi dell'art. 7, com-ma 1, del decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   185,   e   successive
          modificazioni,  devono versare a favore del Ministero della
          sanita'  la  somma di lire quarantamila per ogni medicinale
          omeopatico  notificato,  individuato ai sensi dell'allegato
          2,  lettera  A),  numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
          22 dicembre  1997,  del Ministro della sanita', a titolo di
          contributo  per  l'attivita' di gestione e di controllo del
          settore omeopatico.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  2,  lettera A)
          annesso  al  decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
          1997,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del
          10 febbraio  1998,  recante  "Tariffe  residuali  di cui al
          decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe
          e   i   diritti   spettanti  al  Ministero  della  sanita',
          all'Istituto  superiore di sanita' e all'Istituto superiore
          per  la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni
          rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati":
                "A)  Medicinali  omeopatici  soggetti a registrazione
          semplificata.
    1.  Accertamenti  conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione  di  medicinali  omeopatici  per uso umano a base di un
solo componente attivo (unitari):
per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima   |
forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero   |
delle diluizioni                                           |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal    |
grado e dal numero delle diluzioni                         | " 10.000

    2.  Accertamenti  conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione  di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o
piu' componenti attivi (composti o complessi):
      a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi        |L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari   |
composizione                                              |  " 10.000
---------------------------------------------------------------------
      b) oltre gli 8 componenti attivi                    | " 350.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari   |
composizione                                              |  " 10.000

    3.  Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una
integrazione  o  alla  modifica  della registrazione di un medicinale
omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:
      a) per ogni integrazione o  |
modifica non imposta dal Ministero|
della sanita' attinente alla      |
composizione, al confezionamento, |
al numero di unita' posologiche,  |          L. 20.000 per medicinale
alle modalita' di distribuzione,  |  omeopatico fino ad un massimo di
vendita o dispensazione           |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      b) per ogni integrazione o  |          L. 20.000 per medicinale
modifica attinente alla sede di   |  omeopatico fino ad un massimo di
produzione                        |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      c) per ogni modifica        |
concernente la ragione o          |
denominazione sociale della       |
societa' titolare della           |
registrazione anche a seguito di  |          L. 20.000 per medicinale
trasferimento della proprieta' del|  omeopatico fino ad un massimo di
medicinale o dei medicinali       |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      d) per ogni modifica        |
concernente la ragione o          |
denominazione sociale della       |
societa' distributrice o della    |
societa' che rappresenta in Italia|
la societa' estera titolare della | L. 1.000.000 per il complesso dei
registrazione                     |              prodotti interessati
---------------------------------------------------------------------
    4. Accertamenti conseguenti   |
alla domanda di autorizzazione    |
all'importazione di medicinali    |
omeopatici per uso umano ai sensi |          L. 50.000 per medicinale
dell'art. 6 del decreto           | omeopatico (*) fino ad un massimo
legislativo n. 178/1991           |                  di L. 20.000.000

              Per le prestazioni non specificate nel presente settore
          si  ritengono  applicabili  le tariffe gia' previste per le
          analoghe   fattispecie,   da   quello   delle   specialita'
          medicinali.
              Le  tariffe  di  cui  ai  punti  1),  2)  e  3) debbono
          intendersi  applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti
          a   procedura   semplificata   (articoli 3   e   5  decreto
          legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in
          sede   di   primo   rinnovo  dell'autorizzazione  ai  sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-bis  del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992, n. 540 recante: "Attuazione
          della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
          foglietto  illustrativo dei medicinali per uso umano", come
          introdotto  dal  comma  1, dell'art. 40 della legge 1 marzo
          2002,  n.  39  recante:  "Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2001":
              "Art.  5-bis  (Bollini  farmaceutici). - 1. Il Ministro
          della  salute  stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
          tecnici  e  le  modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
          2001,    della   numerazione   progressiva,   per   singola
          confezione,  dei  bollini  autoadesivi a lettura automatica
          dei   medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario   nazionale   di   cui  al  decreto  ministeriale
          29 febbraio  1988  del  Ministro  della  sanita' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  5 aprile  1988,  e
          successive   modificazioni.  A  decorrere  dal  sesto  mese
          successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
          precedente  periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
          dal  Servizio  sanitario  nazionale devono essere dotate di
          bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
          istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
          centrale  che,  partendo dai dati di produzione e fornitura
          dei  bollini  numerati di cui al primo periodo del presente
          comma,  raccolga  e  registri  i  movimenti  delle  singole
          confezioni    dei   prodotti   medicinali   attraverso   il
          rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
          delle  confezioni  apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
          2002  il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
          modalita'  ed  i  tempi  di  impianto e funzionamento della
          banca  dati  e  le  modalita'  di  accesso  alla  stessa. I
          produttori  sono  tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
          banca  dati  il codice prodotto ed il numero identificativo
          di  ciascun  pezzo  uscito  e  la  relativa destinazione; i
          depositari,  i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
          i  centri  sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
          tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
          numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
          di  ciascuno  dei  pezzi  comunque  usciti  o  impiegati e,
          rispettivamente,  la provenienza o la destinazione nei casi
          in  cui  sia  diversa  dal  singolo  consumatore finale; le
          aziende  sanitarie  locali  sono  tenute  ad  archiviare  e
          trasmettere  il  numero  di  codice  prodotto  ed il numero
          identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
          conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
          e   trasmettere   il   codice   prodotto   ed   il   numero
          identificativo  di ciascuna confezione farmaceutica avviata
          allo  smaltimento  quale  rifiuto farmaceutico. A decorrere
          dal  1  gennaio  2003  tutte  le  confezioni  di medicinali
          immesse  in  commercio  dovranno  essere  dotate di bollini
          conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
          non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
          corretta  trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
          del  presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
          quarto  periodo  del presente comma comporta l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.500 euro a
          9.000 euro.".
              - L'accordo tra Governo, regioni e province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, concerne
          integrazioni  e  modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto
          2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   541  e  successive
          modificazioni recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE
          concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano":
              "Art.   12   (Convegni   o   congressi   riguardanti  i
          medicinali).   -   1. Ogni  impresa  farmaceutica  titolare
          dell'autorizzazione    all'immissione   in   commercio   di
          medicinali  che  organizzi  o  contribuisca  a  realizzare,
          mediante   finanziamenti   anche  indiretti,  in  Italia  o
          all'estero  un  congresso,  un  convegno  o una riunione su
          tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di medicinali,
          deve  trasmettere al competente ufficio del Ministero della
          sanita',   almeno   sessanta   giorni   prima   della  data
          dell'inizio  del  congresso  o incontro, una comunicazione,
          con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
                a) propria  denominazione  o  ragione sociale, codice
          fiscale e sede;
                b) sede e data della manifestazione;
                c) destinatari dell'iniziativa;
                d) oggetto  della  tematica  trattata  e correlazione
          esistente  fra  questa  e  i medicinali di cui l'impresa e'
          titolare;
                e) qualificazione  professionale  e  scientifica  dei
          relatori;
                f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
          si  limiti  a  fornire  un  contributo  agli organizzatori,
          devono  essere  indicati  l'entita'  e  le  modalita' dello
          stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
          organizzatori come corrispettivo.
              2.  Per  le  riunioni  di  non  piu'  di  dieci  medici
          organizzate   direttamente  dall'impresa  farmaceutica,  la
          comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
          della  sanita'  almeno  quindici giorni prima della data di
          svolgimento.
              3.  Quando  alla realizzazione di uno stesso congresso,
          convegno    o    riunione   contribuiscono   piu'   imprese
          farmaceutiche,  le  comunicazioni  di cui al comma 1 devono
          pervenire    congiuntamente,    per    il   tramite   degli
          organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
          partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate in difformita' da
          quanto   stabilito   dal   presente  comma  sono  prive  di
          efficacia.
              4.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono
          attenersi  a  criteri  di  stretta natura tecnica ed essere
          orientate  allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
          chimica,   tecnica  farmaceutica,  biochimica,  fisiologia,
          patologia  e  clinica.  E'  vietata  la  partecipazione  di
          imprese  farmaceutiche  a  convegni o riunioni di carattere
          sindacale.
              5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
          2,  eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
          devono   essere   limitati   agli   operatori  del  settore
          qualificati  e  non  possono  essere  estesi  ad  eventuali
          accompagnatori.  Detti  oneri non possono riguardare medici
          generici.  L'ospitalita'  non  puo',  inoltre,  eccedere il
          periodo  di  tempo  compreso  tra  le dodici ore precedenti
          l'inizio  del  congresso  e  le  dodici ore successive alla
          conclusione  del  medesimo,  ne' presentare caratteristiche
          tali  da  prevalere  sulle  finalita'  tecnico-scientifiche
          della manifestazione.
              6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
          a  realizzare  il  congresso, il convegno o la riunione se,
          entro  quarantacinque  giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre
          cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero
          della sanita' non comunica la propria motivata opposizione.
              7.  Per  le manifestazioni che si svolgono all'estero e
          per  quelle  che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
          onere  superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
          ottenere   espressa   autorizzazione  dal  Ministero  della
          sanita',  il  quale  adotta le proprie determinazioni entro
          quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma
          1.   Nelle  ipotesi  disciplinate  dal  presente  comma  la
          comunicazione  predetta deve essere redatta in carta legale
          ed  essere  corredata  dell'attestazione  del pagamento, ai
          sensi  dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
              8.  Le  somme  di  cui  al  comma  7  dovranno affluire
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per la successiva
          riassegnazione   ai  competenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione   del  Ministero  della  sanita'  relativi  alla
          pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
          Ministero  stesso  e  ad  altre  iniziative ministeriali in
          materia  di  informazione  degli  operatori  sanitari  e di
          farmacovigilanza.
              9.  In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
          collateralmente  allo  stesso,  non  puo' essere effettuata
          alcuna  forma  di  distribuzione  o esposizione di campioni
          medicinali  o  di  materiale  illustrativo  di  farmaci, ad
          eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
          comma  5,  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          degli  atti  congressuali  e di lavori scientifici, purche'
          integrali  e  regolarmente  depositati  presso il Ministero
          della  sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
          ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
          nelle  lingue  originali, di materiale informativo conforme
          alle   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  del
          medicinale   rilasciate  in  altri  Paesi,  purche'  medici
          provenienti   da  questi  ultimi  risultino  presenti  alla
          manifestazione.
              10.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  ai  congressi,  convegni e riunioni di farmacisti su
          tematiche comunque attinenti ai medicinali.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          ai  congressi,  convegni e riunioni che si svolgono in data
          successiva al 30 giugno 1993.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16-ter del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni   recante:   "Riordino  della  disciplina  in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421":
              "Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione
          continua).  - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
          nominata   una  Commissione  nazionale  per  la  formazione
          continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
          presieduta  dal  Ministro  della  salute  ed e' composta da
          quattro  vicepresidenti,  di  cui uno nominato dal Ministro
          della    salute,    uno   dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  uno  dalla Conferenza
          permanente  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, uno rappresentato dal
          Presidente  della  Federazione  nazionale  degli ordini dei
          medici   chirurghi   e   degli   odontoiatri,   nonche'  da
          venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
          salute,  due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
          uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
          per  gli  affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della
          Conferenza  permanente dei presidenti delle regioni e delle
          province  autonome,  due  dalla Federazione nazionale degli
          ordini  dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  farmacisti, uno
          dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei  medici
          veterinari,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
          d'infanzia,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          delle  ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
          dell'area  della  riabilitazione  di  cui  all'art. 2 della
          legge  10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
          professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
          della  citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
          delle   professioni  dell'area  della  prevenzione  di  cui
          all'art.  4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei biologi, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini degli psicologi e uno
          dalla  Federazione nazionale. degli ordini dei chimici. Con
          il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
          consultazione  delle categorie professionali interessate in
          ordine alle materie di competenza della Commissione.
              2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con
          programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di
          interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei
          programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale
          nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
          la  valutazione  delle esperienze formative. La Commissione
          definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle
          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
          privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla
          verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
              3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di
          partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,
          provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei
          programmi  regionali per la formazione continua, concorrono
          alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse
          nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli obiettivi
          formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i
          progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i
          criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una
          relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,
          trasmessa  alla  Commissione  nazionale,  anche  al fine di
          garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei
          programmi regionali di formazione continua.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
          della    legge    27 ottobre   1993,   n.   433,   recante:
          "Rivalutazione  del  sussidio  a  favore degli hanseniani e
          loro familiari":
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993  l'entita' del
          sussidio  spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo
          di  Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge
          31  marzo  1980,  n. 126, come sostituito dall'art. 1 della
          legge  24  gennaio  1986,  n.  31,  e'  rivalutata nel modo
          seguente:
                a)-c) (omissis);
                d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini
          affetti  da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella
          misura  concorrente  alla  formazione  di  un reddito annuo
          netto di L. 18.400.000.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 52, comma 37, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "37.  Allo scopo di promuovere l'attivita di formazione
          internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
          nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
          stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
          universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
          pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
          credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
          euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
          formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
          anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
          secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
          convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
          presentazione delle relative domande da presentare entro il
          31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
          finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
          assegnato  nel  limite  massimo  di  un milione di euro per
          ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
          determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
          utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
          determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
          sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
          per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
          come credito di imposta.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 luglio
          1901,   n.   306,   e   successive   modificazioni  recante
          "Provvedimenti  pel  Collegio-convitto  per  gli orfani dei
          sanitari  italiani in Perugia", come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.  2.  -  Alle  spese  occorrenti pel mantenimento,
          l'educazione  e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
          cui all'art. 1, concorreranno:
                a) il patrimonio della fondazione;
                b) i  lasciti,  le  donazioni e in generale qualunque
          altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
                c) gli  accrescimenti che subira' il patrimonio della
          fondazione  col  residuo delle entrate ordinarie, che sara'
          in fine d'anno capitalizzato;
                d) le  elargizioni  degli ordini dei medici, di altre
          associazioni  di  sanitari  e di qualunque persona fisica e
          morale;
                e) il  contributo  obbligatorio  di  tutti i sanitari
          iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,
          medici  chirurghi,  odontoiatri  e veterinari, nella misura
          stabilita    dal   consiglio   di   amministrazione   della
          fondazione,  che  ne fissa misura e modalita' di versamento
          con  regolamenti  soggetti  ad  approvazione  dei Ministeri
          vigilanti  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
                f) il   contributo  volontario  di  tutti  gli  altri
          sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
          di cui al precedente comma.".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo  30 giugno  1994,  n. 509, recante: "Attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre  1993,  n. 537, in materia di trasformazione in
          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza":
              "2.  Nell'esercizio  della  vigilanza  il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
                a) lo  statuto  e  i regolamenti, nonche' le relative
          integrazioni o modificazioni;
                b) le   delibere   in   materia   di   contributi   e
          prestazioni,  sempre  che la relativa potesta' sia prevista
          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
          delibere  sono  adottate  sulla  base  delle determinazioni
          definite dalla contrattazione collettiva nazionale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  della  legge
          18 febbraio  1999,  n.  28, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  29  (Costruzione,  ammodernamento  e acquisto di
          immobili  per  il Corpo della Guardia di f inanza). - 1. Al
          fine  di  assicurare una maggiore efficienza nell'attivita'
          di  contrasto  dei  fenomeni  dell'evasione, attraverso una
          migliore  articolazione  sul territorio delle strutture del
          Corpo  della  guardia  di finanza ed una maggiore mobilita'
          del  personale,  e'  autorizzata  la  realizzazione  di  un
          programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto
          di  immobili  destinati  a  caserme ed alloggi di servizio,
          nonche'  per  lo  svolgimento  delle  relative attivita' di
          gestione.
              2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma
          di  cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze
          di  difesa  e  di  sicurezza,  equivale  a dichiarazione di
          pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e
          costituisce variante dello strumento urbanistico del comune
          interessato.  Le  relative  opere  sono equiparate a quelle
          destinate alla difesa militare.
              3. (Comma abrogato).
              4.  Per  l'attuazione  del programma di cui al presente
          articolo,  il Corpo della guardia di finanza puo' assumere,
          secondo  un  piano  approvato  dal Ministro dell'economia e
          delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate
          di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai fornitori, nei
          limiti  di  impegno  ventennali  di lire 12.100 milioni per
          l'anno  2000.  Le  rate di ammortamento dei mutui contratti
          dai  fornitori  sono corrisposte dal Corpo della guardia di
          finanza  direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
          il  caso  di  autofinanziamento.  Al relativo onere, pari a
          lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni
          a   decorrere   dall'anno   2000,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          il    1999,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle finanze. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - La  deliberazione  del  CIPE del 26 febbraio 1998, n.
          10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
          1998,    reca:   "Individuazione   dei   criteri   per   la
          determinazione  del  prezzo medio europeo delle specialita'
          medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  16 novembre  2001,  n. 405, gia' citata nella
          presente nota:
              "Art.  5  (Tetti  di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
          2002  l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
          l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
          livello  nazionale  ed  in  ogni singola regione, il 13 per
          cento  della  spesa  sanitaria  complessiva. A tale fine le
          regioni  adottano,  sentite  le  associazioni  di categoria
          interessate,  i  provvedimenti  necessari  ad assicurare il
          rispetto della disposizione di cui al presente articolo.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          30 dicembre  1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
          di  finanza  pubblica",  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata:
              "Art.   4  (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il  Governo
          determina,  con  effetto  dal  1 gennaio 1992, i livelli di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato a'
          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e principi:
                a) i  livelli  di  assistenza sanitaria sono definiti
          nel  rispetto  delle disposizioni di legge, delle direttive
          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
                b) gli  standard  organizzativi  e  di attivita' sono
          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di
          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
          le regioni e le unita' sanitarie locali;
                c) il  parametro  capitario  per  ciascun  livello di
          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione
          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'
          compensata in sede nazionale;
                d) per  favorire  la manovra di rientro e' istituito,
          nell'ambito   delle   disponibilita'  del  Fondo  sanitario
          nazionale,  un  fondo  di  riequilibrio  da utilizzarsi per
          sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
          standard di riferimento:
                e) in  ogni  caso  e'  garantita  la somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al
          Parlamento  al  31 luglio  ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
              2.    Le    regioni,    con    apposito   provvedimento
          programmatorio  di  carattere generale anche a stralcio del
          piano  sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
          delle  convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e
          con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il fabbisogno di
          attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle
          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9  e  10  della legge
          23 ottobre  1985,  n.  595.  Le  convenzioni possono essere
          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite
          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in
          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al
          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui
          all'art.  43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
          avere  un  direttore  sanitario  o  tecnico,  che  risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali
          da parte del personale che ivi opera.
              3.  Le  regioni  sono  tenute ad attuare, a modifica di
          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza
          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in
          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una
          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture
          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e
          strumentali.
              4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992,  la  quota  di
          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni
          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
          vitalizia,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
          3 aprile  1958,  n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di
          cui  all'art.  1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
          novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  25 gennaio  1990,  n.  8,  e  per  le prestazioni di
          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella
          misura  del  50  per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992,
          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,
          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'
          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,
          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
          l'ultimo   periodo  del  comma  4  dell'art.  5della  legge
          29 dicembre   1990,   n.   407,  e  il  limite  massimo  di
          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e
          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per
          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'
          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di
          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della
          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura
          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in
          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota
          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al
          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'IVA.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1992, i prezzi delle
          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui
          all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
          1988,   n.   67,   sono   ridotti   delle  seguenti  misure
          percentuali;  specialita' medicinali con prezzo fino a lire
          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da
          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'
          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al
          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
          dei   farmaci  di  cui  alla  parte  A  dell'allegato  alla
          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
          inclusi   nell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638,  ed  a quelli di
          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni
          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di
          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento
          del  costo  per  ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
          Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
          con  prezzo  superiore  a  lire  100.000  sono sottoposte a
          controllo,   anche  con  riscontri  presso  gli  assistiti,
          adottando  il  codice  fiscale  come  numero distintivo del
          cittadino,  incrociando  i  dati  di  esenzione  con quelli
          fiscali  e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
          nelle   verifiche   fiscali   a  cura  dell'amministrazione
          finanziaria,    adottando    metodiche    che    permettano
          l'evidenziazione    delle    ricette    per   gli   esenti,
          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative
          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e
          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui
          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed
          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e
          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle
          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni
          repressive,   anche  a  cura  dei  Carabinieri  dei  nuclei
          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando
          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori
          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica
          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata
          attivazione  delle  commissioni  professionali  di verifica
          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena
          attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
          della   legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  relative  alle
          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa
          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono
          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica
          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria per motivi di reddito.
              5.  In  caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a quella
          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di
          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri
          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e
          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in
          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le
          altre  misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41.
              6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
          livelli   uniformi   di   assistenza   e   dei   rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
              7.   Con   il   Servizio   sanitario   nazionale   puo'
          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse,  all'amministratore  straordinario  della unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge. A decorrere dal 1
          gennaio  1993, al personale medico con rapporto di lavoro a
          tempo  definito, in servizio alla data di entrata in vigore
          della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
          anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
          In  corrispondenza  dei  predetti  passaggi si procede alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dell'orario di lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art.  102  del  decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio    1980,    n.    382.    Per   detto   personale
          all'accertamento   delle   incompatibilita'  provvedono  le
          autorita'   accademiche  competenti.  Resta  valido  quanto
          stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 novembre 1990, n. 384. In
          sede  di  definizione  degli  accordi  convenzionali di cui
          all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il
          campo   di  applicazione  del  principio  di  unicita'  del
          rapporto   di   lavoro  a  valere  tra  i  diversi  accordi
          convenzionali.
              8.  E'  abolito  il controllo dei comitati regionali di
          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
          23  dicembre  1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui
          all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 gebbraio 1991, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile
          1991,   n.   111.  Limitatamente  agli  atti  delle  unita'
          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri
          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della
          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del
          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese
          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a
          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro
          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
          cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
          provvedimenti  riguardanti i programmi di spesa pluriennali
          e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
          delle  convenzioni.  Il  termine  di trenta giorni previsto
          dall'art.  18,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
              9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la  disciplina  dei rapporti con il personale convenzionato
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Tale struttura, che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale,  e'  costituita  da rappresentanti regionali
          nominati  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Della
          predetta   delegazione   fanno  parte,  limitatamente  alle
          materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46,  47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  A  tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
              10.   Le  tariffe  relative  alle  prestazioni  di  cui
          all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sono
          rideterminate,   a   decorrere  dal  1  gennaio  1992,  con
          riferimento    alle    tariffe   vigenti   nell'anno   1981
          incrementate  della  variazione percentuale dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di  operai  e impiegati
          intervenuta  tra  il  1981 e 1991; la rideterminazione deve
          comunque   comportare   un  incremento  delle  tariffe  non
          inferiore  al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
          1991.  A  partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
          di  cui  all'art.  69,  primo  comma, lettere b), c) ed e),
          della legge 23 dicembre 1977, n. 833, sono trattenute dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle  regioni e dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, per essere totalmente
          utilizzate  ad  integrazione  del  finanziamiento  di parte
          corrente.
              11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le misure del 20 per
          cento,  del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art.
          19,  comma  1, del decreto-l egge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,  n.  38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
          cento,  dal  14  per  cento  e  dal  7  per  cento.  Per il
          finanziamento  degli  oneri a carico dei rispettivi bilanci
          conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto art. 19,
          le  regioni  e  le province autonome possono assumere mutui
          con  istituti  di  credito  nel rispetto dei limiti massimi
          previsti   dai   rispettivi   statuti   e   dalle   vigenti
          disposizioni.
              12.  Quanto  disposto dall'art. 2, comma 6, della legge
          28 luglio  1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
          istituzioni  ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
          prestazioni    di    natura    sanitaria   direttamente   o
          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
          o dalle unita' sanitarie locali.
              13.  Le  regioni a statuto ordinario per le esigenze di
          manutenzione   straordinaria   e  per  gli  acquisti  delle
          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello
          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre
          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale, allo scopo vincolata.
              14.  Per  le finalita' previste dal decreto legislativo
          8 agosto  1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6,
          comma  2,  della  legge  29 dicembre  1990,  n.  428,  sono
          integrati  di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
          miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
          1993   e   successivi.  Ai  conseguenti maggiori  oneri  si
          provvede   per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
              15.  Gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  ospedali  classificati,  gli istituti zoo-profilattici
          sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di  sanita' possono
          essere  ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
          apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
          del  Ministro  della  sanita', previo conforme parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
              16.  Nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una commissione
          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
              17.  Per  l'anno 1992, in attesa della approvazione del
          piano  sanitario  nazionale,  la  quota del Fondo sanitario
          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una
          misura non inferiore al 6 per cento.
              18.  Dal  1  gennaio  1992  i cittadini che non abbiano
          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di
          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della
          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore
          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le
          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 40, 41, 42, 46,
          47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          recante:  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
              "Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)
          (Art.  45  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  15 del decreto legislativo n.
          470  del  1993 e poi dall'art. 1 del decreto legislativo n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 43,
          comma  1  del  decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La
          contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie
          relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
              2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
          4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che   comportano   iscrizione   ad   albi   oppure  tecnico
          scientifici   e   di  ricerca,  sono  stabilite  discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
          nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
          rapporti  tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
          attivano  autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva
          integrativa,   nel   rispetto   dei   vincoli  di  bilancio
          risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
          pluriennale  di ciascuna amministrazione. La contrattazione
          collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
          stabiliti   dai   contratti  collettivi  nazionali,  tra  i
          soggetti  e  con  le  procedure negoziali che questi ultimi
          prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
          piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non
          possono   sottoscrivere   in   sede   decentrata  contratti
          collettivi  integrativi in contrasto con vincoli risultanti
          dai  contratti  collettivi nazionali o che comportino oneri
          non  previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e
          pluriennale   di   ciascuna  amministrazione.  Le  clausole
          difformi sono nulle e non possono essere applicate.
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
          dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
          l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti.
              Art.  41 (Poteri di indirizzo nei confronti del l'ARAN)
          (Art.  46  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  dall'art.  3 del decreto legislativo n. 396 del
          1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma
          3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55
          del  decreto  legislativo n. 300 del 1999; art. 44, comma 8
          del  decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le pubbliche
          amministrazioni  esercitano  il  potere  di  indirizzo  nei
          confronti  dell'ARAN  e  le  altre competenze relative alle
          procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
          le  loro  istanze  associative  o rappresentative, le quali
          danno  vita  a  tal  fine  a  comitati  di settore. Ciascun
          comitato   di   settore  regola  autonomamente  le  proprie
          modalita'  di  funzionamento  e  di  deliberazione. In ogni
          caso,  le  deliberazioni  assunte  in  materia di indirizzo
          all'ARAN  o  di  parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
          della   procedura   di  contrattazione  collettiva  di  cui
          all'art.  47,  si  considerano  definitive e non richiedono
          ratifica    da    parte   delle   istanze   associative   o
          rappresentative   delle   pubbliche   amministrazioni   del
          comparto.
              2.  Per  le  amministrazioni,  le  agenzie e le aziende
          autonome  dello  Stato,  opera  come comitato di settore il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
          per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nonche',  per  il  sistema  scolastico,  di concerto con il
          Ministro della pubblica istruzione.
              3.  Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
          di   settore   per   ciascun   comparto  di  contrattazione
          collettiva viene costituito:
                a) nell'ambito  della Conferenza dei presidenti delle
          regioni,   per   le  amministrazioni  regionali  e  per  le
          amministrazioni   del   Servizio   sanitario  nazionale,  e
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni d'Italia - ANCI e
          dell'Unione    delle    province    d'Italia    -   UPI   e
          dell'Unioncamere,   per  gli  enti  locali  rispettivamente
          rappresentati;
                b) nell'ambito  della  Conferenza dei rettori, per le
          universita';
                c) nell'ambito    delle    istanze    rappresentative
          promosse,  ai  fini  del  presente articolo, dai presidenti
          degli  enti,  d'intesa  con il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  tramite  il  Ministro  per  la funzione pubblica,
          rispettivamente  per  gli enti pubblici non economici e per
          gli enti di ricerca.
              4.   Un   rappresentante  del  Governo,  designato  dal
          Ministro  della  sanita',  partecipa al comitato di settore
          per   il   comparto   di  contrattazione  collettiva  delle
          amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
              5.  L'ARAN  regola i rapporti con i comitati di settore
          sulla base di appositi protocolli.
              6.  Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
          modificano  i  comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
          2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
          le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
          altre  competenze  inerenti  alla contrattazione collettiva
          sono  esercitate  in  forma collegiale, tramite un apposito
          organismo   di   coordinamento   dei  comitati  di  settore
          costituito  presso  l'ARAN,  al quale partecipa il Governo,
          tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
          presiede.
              7.   L'ARAN   assume,   nell'ambito   degli   indirizzi
          deliberati  dai  comitati  di  settore,  iniziative  per il
          coordinamento  delle  parti  datoriali,  anche  da essa non
          rappresentate,  al  fine  di favorire, ove possibile, anche
          con  la  contestualita'  delle  procedure  del  rinnovo dei
          contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
          contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
              Art.  42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro)  (Art.  47  del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
          del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
          e  l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
          dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
          vengano   emanate   norme   di   carattere  generale  sulla
          rappresentativita'    sindacale    che    sostituiscano   o
          modifichino     tali     disposizioni,     le     pubbliche
          amministrazioni,  in attuazione dei criteri di cui all'art.
          2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          osservano   le   disposizioni   seguenti   in   materia  di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni sindacali ai fini
          dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
          nei  luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
          collettiva.
              2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa   di  cui  al  comma  8,  le  organizzazioni
          sindacali  che,  in  base  ai  criteri  dell'art. 43, siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni.   Ad   esse  spettano,  in  proporzione  alla
          rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
          24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
          condizioni derivanti dai contratti collettivi.
              3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma  8,  ad iniziativa anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
          partecipazione di tutti i lavoratori.
              4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo   propor-zionale   e   il   periodico  rinnovo,  con
          esclusione  della  prorogabilita'. Deve essere garantita la
          facolta'  di  presentare  liste,  oltre alle organizzazioni
          che,  in  base  ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle
          trattative  per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
          anche  ad  altre  organizzazioni  sindacali,  purche' siano
          costituite in associazione con un proprio statuto e purche'
          abbiano  aderito  agli  accordi  o contratti collettivi che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
              5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
          prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
          costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
          piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
          nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
          che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e  enti  con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
          8.
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e del
          presente  decreto.  Gli  accordi o contratti collettivi che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
          trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
          unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
          sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
          vi aderiscano.
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
          esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
          partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
          aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
          della  contrattazione  collettiva.  Essi  possono  altresi'
          prevedere  che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
          collettiva  integrativa,  la  rappresentanza  unitaria  del
          personale    sia    integrata   da   rappresentanti   delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo nazionale del comparto.
              8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
          relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
          criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali.
              9.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 2, per la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'art.   19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
          dei  dirigenti  nelle  amministrazioni,  enti  o  strutture
          amministrative  e'  disciplinata, in coerenza con la natura
          delle  loro  funzioni,  agli accordi o contratti collettivi
          riguardanti la relativa area contrattuale.
              10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
          contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
          disciplina  distinta  ai  sensi dell'art. 40, comma 2, deve
          essere  garantita  una adeguata presenza negli organismi di
          rappresentanza   unitaria  del  personale,  anche  mediante
          l'istituzione,    tenuto   conto   della   loro   incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali.
              11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
          sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
          linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
          della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
          dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
          28 dicembre 1989, n. 430.".
              "Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche  amministrazioni)  (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituiti
          prima  dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470 del 1993
          e  poi  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  n. 396 del
          1997). -  1.  Le  pubbliche amministrazioni sono legalmente
          rappresentate  dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
          contrattazione  collettiva  nazionale.  L'ARAN  esercita  a
          livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
          degli  articoli  41  e  47,  ogni  attivita'  relativa alle
          relazioni   sindacali,   alla  negoziazione  dei  contratti
          collettivi    e    alla    assistenza    delle    pubbliche
          amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme  applicazione  dei
          contratti  collettivi.  Sottopone  alla  valutazione  della
          commissione   di   garanzia   dell'attuazione  della  legge
          12 giugno  1990,  n.  146,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni
          indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge citata.
              2.   Le  pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi
          dell'assistenza  dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione
          integrativa.  Sulla  base  di apposite intese, l'assistenza
          puo'    essere    assicurata   anche   collettivamente   ad
          amministrazioni  dello  stesso  tipo o ubicate nello stesso
          ambito  territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
          in   relazione   all'articolazione   della   contrattazione
          collettiva  integrativa  nel  comparto  ed  alle specifiche
          esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  interessate,
          possono  essere  costituite, anche per periodi determinati,
          delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
              3.  L'ARAN  cura le attivita' di studio, monitoraggio e
          documentazione      necessario      all'esercizio     della
          contrattazione    collettiva.    Predispone    a    cadenza
          trimestrale,  ed invia al Governo, ai comitati di settore e
          alle   commissioni  parlamentari  competenti,  un  rapporto
          sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
          dipendenti.   A   tal   fine   l'ARAN   si   avvale   della
          collaborazione    dell'ISTAT    per    l'acquisizione    di
          informazioni  statistiche  e per la formulazione di modelli
          statistici  di  rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti
          dal   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  in  sede  di predisposizione del
          bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
          monitoraggio  dei  flussi  di cassa e relativi agli aspetti
          riguardanti il costo del lavoro pubblico.
              4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
          collettivi  nazionali  e  sulla  contrattazione  collettiva
          integrativa,  viene  istituito  presso  l'ARAN  un apposito
          osservatorio  a  composizione paritetica. I suoi componenti
          sono  designati  dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti
          collettivi nazionali.
              5.   Le   pubbliche   amministrazioni   sono  tenute  a
          trasmettere    all'ARAN,    entro   cinque   giorni   dalla
          sottoscrizione,  il  testo  contrattuale  e  la indicazione
          delle   modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri  con
          riferimento   agli   strumenti  annuali  e  pluriennali  di
          bilancio.
              6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN e' costituito da
          cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, designa tre dei componenti,
          tra  i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
          e  Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno
          e'  designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
              7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione
          del     personale,    anche    estranei    alla    pubblica
          amministrazione,   ai   sensi   dell'art.  31  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.
          303.  Il  comitato  dura  in  carica  quattro anni e i suoi
          componenti   possono   essere   riconfermati.  Il  comitato
          delibera  a maggioranza  dei  componenti.  Non  possono far
          parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
          elettivi  o cariche in partiti politici o in organizzazioni
          sindacali  ovvero  che  ricoprano  rapporti continuativi di
          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette
          organizzazioni.
              8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
                a) delle  risorse  derivanti  da  contributi  posti a
          carico  delle  singole  amministrazioni  dei vari comparti,
          corrisposti  in misura fissa per dipendente in servizio. La
          misura  annua  del contributo individuale e' concordata tra
          l'ARAN  e  l'organismo di coordinamento di cui all'art. 41,
          comma 6, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
                b) di  quote  per  l'assistenza  alla  contrattazione
          integrativa   e  per  le  altre  prestazioni  eventualmente
          richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
              9.  La  riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
          effettuata:
                a) per  le  amministrazioni  dello Stato direttamente
          attraverso  la previsione di spesa complessiva da iscrivere
          nell'apposito  capitolo  dello stato di previsione di spesa
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                b) per   le   amministrazioni  diverse  dallo  Stato,
          mediante  un  sistema di trasferimenti da definirsi tramite
          decreti  del  Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e,  a  seconda del comparto, dei
          Ministri  competenti, nonche', per gli aspetti di interesse
          regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
          unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
              10.   L'ARAN   ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
          del  proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
          dell'ARAN  i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
          con     propri    regolamenti    le    norme    concernenti
          l'organizzazione  interna,  il  funzionamento e la gestione
          finanziaria.  I  regolamenti sono soggetti al controllo del
          Dipartimento  della  funzione pubblica da esercitarsi entro
          quindici  giorni  dal ricevimento degli stessi. La gestione
          finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
          dei conti.
              11.  Il  ruolo  del  personale  dipendente dell'ARAN e'
          costituito  da cinquanta unita', ripartite tra il personale
          dei  livelli  e  delle  qualifiche  dirigenziali in base ai
          regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
          posti  si  provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  di
          bilancio   tramite   concorsi   pubblici,  ovvero  mediante
          assunzioni  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato,
          regolati dalle norme di diritto privato.
              12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
          venticinque   unita'   di   personale  anche  di  qualifica
          dirigenziale  proveniente  dalle  pubbliche amministrazioni
          rappresentate,  in  posizione  di comando o collocati fuori
          ruolo.  I  dipendenti  comandati  o  collocati  fuori ruolo
          conservano  lo  stato giuridico ed il trattamento economico
          delle   amministrazioni   di   provenienza.  Ad  essi  sono
          attribuite  dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
          vigenti,  le  voci  retributive accessorie, ivi compresa la
          produttivita'  per  il  personale  non  dirigente  e  per i
          dirigenti  la  retribuzione di posizione e di risultato. Il
          collocamento  in  posizione  di comando o di fuori ruolo e'
          disposto  secondo  le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla  base  di apposite intese,
          anche  personale  direttamente  messo  a disposizione dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  rappresentati, con oneri a
          carico  di  questi.  Nei  limiti  di  bilancio, l'ARAN puo'
          avvalersi  di esperti e collaboratori esterni con modalita'
          di  rapporto  stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
          del comma 10.
              13.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome   possono   avvalersi,   per   la   contrattazione
          collettiva   di   loro   competenza,  di  agenzie  tecniche
          istituite   con   legge   regionale  o  provinciale  ovvero
          dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
              Art.  47  (Procedimento  di  contrattazione collettiva)
          (Art.  51  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  18 del decreto legislativo n.
          470  del 1993 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo. n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 14,
          com-ma 1  del decreto legislativo n. 387 del 1998; art. 44,
          comma  6  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Gli
          indirizzi  per  la contrattazione collettiva nazionale sono
          deliberati  dai  comitati  di settore prima di ogni rinnovo
          contrattuale  e  negli  altri  casi in cui e' richiesta una
          attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
          amministrazioni  diverse  dallo  Stato  sono  sottoposti al
          Governo  che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue
          valutazioni  per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
          compatibilita'   con  le  linee  di  politica  economica  e
          finanziaria nazionale.
              2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
          il Governo sullo svolgimento delle trattative.
              3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
          parere   favorevole  del  comitato  di  settore  sul  testo
          contrattuale  e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
          che    ne   conseguono   a   carico   dei   bilanci   delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni.
              4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo,   il   giorno   successivo   l'ARAN  trasmette  la
          quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
          ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita' con gli
          strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'art.
          1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive
          modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
          l'attendibilita'   dei   costi   quantificati   e  la  loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
          bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
          valutazioni  da  tre  esperti  designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La
          designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei
          contratti  collettivi delle amministrazioni delle regioni e
          degli  enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
          Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
          sono  nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
          alla Corte dei conti.
              5.  La  Corte  dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla   trasmissione   della   quantificazione   dei  costi
          contrattuali,  decorsi i quali la certificazione si intende
          effettuata   positivamente.  L'esito  della  certificazione
          viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato di
          settore  e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
          presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo.
              6.  Se  la  certificazione della Corte dei conti non e'
          positiva,  l'ARAN,  sentito  il  comitato  di  settore o il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
          necessarie   per  adeguare  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali  ai fini della certificazione, ovvero, qualora
          non   lo   ritenga  possibile,  convoca  le  organizzazioni
          sindacali  ai  fini  della  riapertura delle trattative. Le
          iniziative  assunte  dall'ARAN  in seguito alla valutazione
          espressa  dalla  Corte  dei  conti sono comunicate, in ogni
          caso,  al  Governo  ed  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
          riferisce  al  Parlamento  sulla definitiva quantificazione
          dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
          sulla    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione e di bilancio.
              7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve
          concludersi  entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
          decorsi  i  quali  il  Presidente  dell'ARAN  ha mandato di
          sottoscrivere   definitivamente  il  contratto  collettivo,
          salvo  che  non  si  renda  necessaria  la riapertura delle
          trattative ai sensi del comma precedente.
              8.  I  contratti  e accordi collettivi nazionali di cui
          all'art.  40,  commi  2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              Art.  48  (Disponibilita' destinate alla contrattazione
          collettiva  nelle  amministrazioni  pubbliche  e  verifica)
          (Art.  52  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  19 del decreto legislativo n.
          470  del  1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 14,
          commi  da 2 a 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
          1.   Il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio di cuiall'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.
              2.  Per  le  altre  pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.
              3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di
          spesa.
              4.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
          iscritta  in  apposito  fondo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  in  ragione dell'ammontare complessivo. In esito
          alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di comparto, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di  nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
          statale,  ovvero  mediante  trasferimento  ai bilanci delle
          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali
          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
          dei  relativi  oneri.  Per le amministrazioni diverse dalle
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si
          applica  il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa
          relativa  al  rinnovo  dei contratti collettivi e' disposta
          nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
          distinta indicazione dei mezzi di copertura.
              5.  Le  somme  provenienti  dai trasferimenti di cui al
          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata
          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con
          apposita autorizzazione legislativa.
              6.  Il  controllo  sulla compatibilita' dei costi della
          contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli di
          bilancio  ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
          collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
          non  sia  previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
          di  controllo  interno  ai  sensi  del  decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286.
              7.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al titolo V
          del  presente  decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
          articolazioni     regionali    di    controllo,    verifica
          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale
          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun
          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal
          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei
          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di
          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed
          enti pubblici.
              Art.   49   (Interpretazione  autentica  dei  contratti
          collettivi)  (Art.  53  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo
          n.  546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43,
          comma  1  del  decreto  legislativo  n.  80 del 1998). - 1.
          Quando   insorgano  controversie  sull'interpretazione  dei
          contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
          incontrano  per  definire  consensualmente  il  significato
          della  clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
          con  le  procedure  di  cui  all'art.  47,  sostituisce  la
          clausola  in  questione  sin  dall'inizio della vigenza del
          contratto.".