Art. 55.
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
                 del patrimonio sanitario pubblico)

   1.  All'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
 
          Nota all'art. 55:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5-bis del gia' citato
          decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
          tecnologico).  - 1. Nell'ambito dei programmi regionali per
          la  realizzazione  degli  interventi  previsti dall'art. 20
          della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  il Ministero della
          sanita'  puo'  stipulare,  di concerto con il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  nei  limiti  delle  disponibilita' finanziarie,
          iscritte  nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
          accordi  di  programma  con le regioni e con altri soggetti
          pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
          finanziaria   nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
          l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di
          opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
          a norma delle strutture sanitarie.
            2. Gli   accordi   di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano  altresi'  le  funzioni  di  monitoraggio e di
          vigilanza  demandate al Ministero della sanita', i rapporti
          finanziari  fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo, le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita'  di  partecipazione  finanziaria  delle regioni e
          degli  altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche' gli
          eventuali    apporti    degli    enti   pubblici   preposti
          all'attuazione.
            3.  In  caso di mancata attivazione del programma oggetto
          dell'accordo   entro   i   termini  previsti  dal  medesimo
          programma,   la   copertura   finanziaria   assicurata  dal
          Ministero  della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, in favore di
          altre  regioni  o enti pubblici interessati al programma di
          investimenti,  tenuto  conto  della capacita' di spesa e di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi".