Art. 55.
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
Nota all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi regionali per
la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di
opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al Ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi".