Art. 56.
(Fondo per progetti di ricerca)
1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione
tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure,
modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in
via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti
che abbiano ottenuto, negli anni prece denti, un eccellente risultato
nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie
assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.