Art. 56.
                   (Fondo per progetti di ricerca)

   1.  E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di  ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela  della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria  di  225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004. Alla ripartizione del fondo,
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  tra  le diverse finalita' provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e per l'innovazione
tecnologica.   Con   lo  stesso  decreto  sono  stabiliti  procedure,
modalita'  e  strumenti  per l'utilizzo delle risorse, assicurando in
via  prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti
che abbiano ottenuto, negli anni prece denti, un eccellente risultato
nell'utilizzo  e  nella  capacita' di spesa delle risorse comunitarie
assegnate  e  delle  risorse  finanziarie  provenienti  dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.