Art. 57.
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della
salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e
sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con
decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed e' composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente
dell'istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi
unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente,
specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono
essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate
almeno ogni sei mesi.