Art. 57.
             (Commissione unica sui dispositivi medici)

   1.  Presso  il  Ministero  della  salute e' istituita, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della
salute,  con  il  compito  di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi  medici,  di  classificare  tutti  i prodotti in classi e
sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
   2.  La  Commissione  unica  sui dispositivi medici e' nominata con
decreto  del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari,  e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da  lui  designato  ed  e'  composta  da  cinque  membri nominati dal
Ministro  della  salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  da  sette  membri  nominati  dalla  Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.  Sono,  inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della  Direzione  generale  della  valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza   del   Ministero   della  salute  e  il  presidente
dell'istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
   3.  La  Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
   4.  La  Commissione  puo' invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
   5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi
unitari    dei    dispositivi   medici   acquistati   semestralmente,
specificando  aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono
essere  disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate
almeno ogni sei mesi.