Art. 58.
               (Incentivi per la ricerca farmaceutica)

   1.  Nell'ambito  della  procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi   registrati   con  procedura  centralizzata  o  di  mutuo
riconoscimento  e'  riconosciuto  un  sistema  di  "premio di prezzo"
(premium   price)   alle   aziende   farmaceutiche   che   effettuano
investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo  del  settore  farmaceutico.  Tale  procedura  negoziale  si
applica   anche   ai  farmaci  innovativi  registrati  con  procedura
nazionale  ove  l'Italia  sia  designata  Paese di riferimento per la
procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
   2.  Il  "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita' e'
sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei seguenti
criteri  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie prefissate per
la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto   investimenti   in   officine  di  produzione  dell'anno
   considerato  rispetto  alla  media degli investimenti del triennio
   precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto   incrementale  delle  esportazioni  (prodotti  finiti  e
   semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e) numero  degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
   al  netto  del  personale  per il marketing, rapportato alla media
   degli addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
   territorio   nazionale   ed   il   fatturato  relativo  agli  anni
   precedenti.  I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
   l'entita'  massima  del  "premio  di prezzo" in rapporto al prezzo
   negoziato  sono definiti con decreto del Ministro della salute, di
   concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle finanze, delle
   attivita'  produttive  e dell'istruzione, dell'universita' e della
   ricerca,   su  proposta  del  Comitato  interministeriale  per  la
   programmazione   economica   (CIPE),  nei  limiti  di  un  importo
   finanziario  pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo
   per la spesa farmaceutica.

   3.  I  criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in
licenza.