Art. 59.
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da
persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari,
pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data
di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o
indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle
malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e
istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per
l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
Nota all'art. 59:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi".