Art. 59. (Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche) 1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nota all'art. 59: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".