Art. 59.
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
                       malattie neoplastiche)

   1.  Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a  500  euro,  effettuate  nei  primi  quattro mesi dell'anno 2003 da
persone  fisiche  a  favore  di  enti,  istituti, anche universitari,
pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge svolgono direttamente o
indirettamente  attivita'  di  studio  e di ricerca scientifica sulle
malattie  neoplastiche,  presso  laboratori  universitari, ospedali e
istituti,  sono  deducibili  dal  reddito complessivo determinato per
l'anno  2003  ai  sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
 
          Nota all'art. 59:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi".