ART. 77 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE
                     (art. 16 del CCNL 25.05.99)

   1.   Al  personale  scolastico  viene  attribuito  un  trattamento
   economico  differenziato  per  posizioni stipendiali. Il passaggio
   tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al
   termine  dei  periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base
   dell'accertato  utile  assolvimento di tutti gli obblighi inerenti
   alla  funzione.  Il  servizio si intende reso utilmente qualora il
   dipendente,   nel   periodo   di   maturazione   della   posizione
   stipendiale,  non  sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
   implicanti  la  sospensione  dal  servizio;  in  caso contrario il
   passaggio  alla  posizione  stipendiale  superiore  potra'  essere
   ritardato,  per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle
   fatti specie e per i periodi seguenti:
a) due  anni  di  ritardo in caso di sospensione dal servizio per una
   durata  superiore ad un mese per il personale docente e in caso di
   sospensione  del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il
   personale ATA;
b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione
   dal  servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale
   docente e fino a cinque giorni per il personale ATA.