ART. 78 - TREDICESIMA MENSILITA'

   1.  Al  personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo  determinato  spetta una tredicesima mensilita' corrisposta nel
mese di dicembre di ogni anno.
   2.  L'importo  della tredicesima mensilita' e' pari al trattamento
fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo
quanto previsto nei commi successivi.
   3.   La  tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  per  intero  al
personale  in  servizio  continuativo  dal primo gennaio dello stesso
anno.
   4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno
o  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  nel  corso  dell'anno, la
tredicesima  e'  dovuta  in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
   5.  I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra
condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  del
trattamento  economico  e  non  sono  dovuti al personale cessato dal
servizio per motivi disciplinari.
   6.  Per  i  periodi  temporali  che  comportino  la  riduzione del
trattamento   economico,   il  rateo  della  tredicesima  mensilita',
relativo  ai  medesimi  periodi,  e' ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico.