ART. 79 - EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

   1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 75 hanno effetto
integralmente  sulla  13^  mensilita',  sui compensi per le attivita'
aggiuntive,   sulle  ore  eccedenti,  sul  trattamento  ordinario  di
quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita,
sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
   2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 75
sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi ivi
previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione   nel   periodo   di   vigenza  contrattuale.  Agli  effetti
dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
   3.  Il  conglobamento  sullo  stipendio  tabellare dell'indennita'
integrativa speciale, di cui all'art. 75, comma 3, del presente CCNL,
non  modifica le modalita' per determinare la base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma
10 della legge n. 335/1995.