ART. 80 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA (art. 25 CCNL 31-08-99) 1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, e' corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalita' di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam. 2. Il compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3. 3. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, e' corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche. 4. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennita' di amministrazione di cui all'art. 54. 5. Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio; 6. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 7. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8, lettera a). 8. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo e' ridotto nella stessa misura. 9. Nei confronti del personale ATA con contratto part-time, il compenso in questione e' liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto. 10. Il compenso di cui trattasi e' assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).