ART. 80 - COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA
                       (art. 25 CCNL 31-08-99)

   1.  Al  personale  ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni  educative,  e'  corrisposto,  con le decorrenze a fianco
indicate,  un  compenso individuale accessorio, nelle misure e con le
modalita'  di  seguito  indicate,  salvo restando l'eventuale residua
sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
   2.  Il  compenso di cui al comma 1 e' incrementato nelle misure ed
alle scadenze indicate nell'allegata Tabella 3.
   3.  Il  compenso  di  cui  al  comma  1,  per il personale a tempo
determinato, e' corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla   data   di   assunzione  del  servizio,  per  ciascun  anno
   scolastico,  al  personale  ATA  con  rapporto  di impiego a tempo
   determinato  su  posto  vacante  e disponibile per l'intera durata
   dell'anno scolastico;
b. dalla  data  di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci
   mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di
   impiego  a  tempo  determinato  fino  al  termine  delle attivita'
   didattiche.

   4.   Nei   confronti   del   direttore  dei  servizi  generali  ed
amministrativi  detto  compenso  viene  corrisposto nell'ambito delle
indennita' di amministrazione di cui all'art. 54.
   5.  Il  compenso  individuale  accessorio  in  questione spetta in
ragione  di  tante  mensilita'  per  quanti  sono  i mesi di servizio
effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
   6.  Per  i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al
servizio  inferiori  al mese detto compenso e' liquidato al personale
in  ragione  di  1/30  per  ciascun  giorno  di  servizio  prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio.
   7. Nei casi di assenza per malattia si applica l'art. 17, comma 8,
lettera a).
   8.  Per  i  periodi di servizio prestati in posizioni di stato che
comportino  la  riduzione  dello  stipendio  il  compenso medesimo e'
ridotto nella stessa misura.
   9.  Nei  confronti  del  personale ATA con contratto part-time, il
compenso  in questione e' liquidato in rapporto all'orario risultante
dal contratto.
   10.  Il  compenso  di  cui  trattasi e' assoggettato alle ritenute
previste  per  i  compensi  accessori.  Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).