ART. 82 RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto, gia' definite ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall'1.1.2003: a) un importo pari a euro 13,84 pro-capite per tredici mensilita' per ogni docente e unita' di personale educativo; b) un importo pari a euro 9,82 pro-capite per tredici mensilita' per ogni unita' di personale ATA. 2. Le risorse previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di euro (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di euro (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione professionale docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, e' abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d'istituto cosi' come stabilito dal citato art. 14. 3. Il fondo potra' altresi' essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04, per la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.