ART. 82
         RISORSE COMPLESSIVE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO
                     DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

   1.  Le  risorse  destinate  al finanziamento del fondo d'istituto,
gia'  definite ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15
marzo  2001,  sono  integrate  dalle  ulteriori  seguenti  risorse, a
decorrere dall'1.1.2003:
a) un importo pari a euro 13,84 pro-capite per tredici mensilita' per
   ogni docente e unita' di personale educativo;
b) un  importo pari a euro 9,82 pro-capite per tredici mensilita' per
   ogni unita' di personale ATA.

   2.  Le  risorse  previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo
2001,  corrispondenti  a 206,6 milioni di euro (400 miliardi di lire)
per  il  2002  e  309,9 milioni di euro (600 miliardi di lire) per il
2003,  concorrono  alla  copertura  finanziaria dell'incremento della
retribuzione  professionale docenti previsto all'art. 81 e, pertanto,
e' abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del
fondo d'istituto cosi' come stabilito dal citato art. 14.
   3.  Il  fondo  potra'  altresi'  essere  alimentato, salvo diversa
finalizzazione stabilita in sede di ccnl, delle economie di gestione,
richiamate  dall'integrazione  dall'atto  d'indirizzo  del 14.4.2003,
conseguenti  alle  ulteriori  riduzioni  di  personale  da realizzare
nell'anno  scolastico  2003-04,  per la quota parte relativa all'anno
2003,  previa  verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali
risorse  potranno  aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8,
della  legge  27.12.2002,  n.  289,  previa  verifica  dell'effettivo
conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2,
4 e 6 del citato articolo 35.