ART. 83 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 1. Il fondo dell'istituzione scolastica e' finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonche' delle attivita' e del servizio. Il fondo e' inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio. 2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonche' le ulteriori risorse stabilite nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse cosi' distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art. 28 del CCNI del 31.8.1999. 3. Il fondo e' inoltre alimentato: a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati; b. dalle eventuali economie di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo. 5. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti, in apposita sequenza contrattuale, definiranno, in tempo utile per l'anno scolastico 2003-04, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo dell'istituzione scolastica.