Art. 66. L'elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta" agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata al presente decreto; 2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione avverra' con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale conterra' il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata al presente decreto. L'elettore, per la scelta del candidato, traccera' un segno, con la matita copiativa, nell'apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.