Art. 66. 
 
  L'elezione uninominale nel  collegio  "Val  d'Aosta"  agli  effetti
dell'art. 22 del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  7  settembre
1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli,
in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 
    1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto
stabilito nella tabella A, allegata al presente decreto; 
    2)  la  candidatura   dev'essere   proposta   con   dichiarazione
sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e  non  piu'
di 200 elettori del collegio; 
    3) la dichiarazione di  candidatura  dev'essere  depositata,  non
piu' tardi delle ore 16 del  quarantacinquesimo  giorno  anteriore  a
quello  dell'elezione,  insieme  con  il  contrassegno   di   ciascun
candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta; 
    4) la votazione avverra' con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno, la quale conterra'  il  solo  contrassegno  di  ciascun
candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata al
presente decreto. 
  L'elettore, per la scelta del candidato, traccera' un segno, con la
matita copiativa, nell'apposita casella  a  fianco  del  contrassegno
corrispondente. 
  Una scheda valida rappresenta un voto individuale.