Art. 67. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 18, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che ottiene la meta' piu' uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, avra' luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita', e' preferito il candidato piu' anziano.