Art. 67. 
 
  Il Tribunale di  Aosta,  costituito  ai  sensi  dell'art.  18,  con
l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni  di  ufficio  centrale
elettorale. 
  E' proclamato eletto il candidato che ottiene la meta' piu' uno dei
voti  validi  espressi.  Nel  caso  in  cui  nessun  candidato  abbia
raggiunto tale numero, avra' luogo l'elezione di  ballottaggio  nella
seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati
che abbiano conseguito il maggior numero di voti. 
  In caso di parita', e' preferito il candidato piu' anziano.