Art. 83.

  Il  Presidente  della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
  All'elezione  partecipano  tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio  regionale  in  modo  che  sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
  L'elezione  del  Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto  a  maggioranza  di  due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.