Art. 84.

  Puo'  essere  eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia  compiuto  cinquanta  anni  d'eta'  e goda dei diritti civili e
politici.
  L'ufficio  di  Presidente  della  Repubblica  e'  incompatibile con
qualsiasi altra carica.
  L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.