Art. 85.

  Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
  Trenta  giorni  prima  che  scada  il  termine, il Presidente della
Camera  dei  deputati  convoca  in  seduta  comune  il Parlamento e i
delegati   regionali,   per   eleggere   il  nuovo  Presidente  della
Repubblica.
  Se  le  Camere  sono  sciolte,  o  manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle  Camere  nuove.  Nel  frattempo  sono  prorogati  i  poteri del
Presidente in carica.