Art. 89.

  Nessun  atto  del  Presidente  della Repubblica e' valido se non e'
controfirmato   dai   ministri   proponenti,   che   ne  assumono  la
responsabilita'.
  Gli  atti  che  hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge  sono  controfirmati  anche  dal  Presidente  del Consiglio dei
ministri.