Art. 90.

  Il  Presidente  della  Repubblica  non  e'  responsabile degli atti
compiuti  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  tranne  che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
  In  tali  casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.