Art. 39.

  Si  applicano  per  la corresponsione del sussidio straordinario di
disoccupazione  le  norme  sull'assicurazione  per  la disoccupazione
involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennita'
giornaliere,  alla  sospensione  ed  alla  cessazione  del diritto al
godimento  dell'indennita';  medesima,  ai  ricorsi contro la negata,
concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.
  I  sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni
integrativi di cui al capo II del presente titolo.
  I   sussidi  straordinari  di  regola  si  erogano  per  90  giorni
prorogabili  al  massimo  a 180; e, in casi eccezionali entro un piu'
ampio termine, previsto dal decreto di concessione.