Art. 117.

  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano tutti i casi
avvenuti  dal  29  settembre  1911  in  poi,  salvo  il  disposto del
successivo  art.  122,  ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici
che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950.
  Agli  aumenti  stabiliti  dalla  presente legge nei confronti delle
pensioni  ed  assegni  gia'  concessi  per  eguale titolo dalle leggi
precedenti viene provveduto d'ufficio.
  Ogni  altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere
richiesto  con  domanda,  in  carta libera, al Ministero del tesoro -
Direzione  generale  delle  pensioni  di  guerra  -  entro il termine
perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
  Se  la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data
suddetta  i  maggiori  e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno
del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
  E'  conservato  il  diritto  alla pensione e agli assegni a termini
della  legislazione  anteriore,  quando  tale diritto derivi da fatto
avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  Dopo  un  anno  dalla  pubblicazione  della presente legge scade il
termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli
invalidi  affetti  da  parkinsonismo,  manifestatosi  non oltre il 31
dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in
occasione della campagna in Africa orientale 1935-38.
  Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell'art.
35  del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in
base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.