Art. 117. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni della presente legge si applicano tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1 marzo 1950. Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni gia' concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio. Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge. Se la domanda e' presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa orientale 1935-38. Le pensioni di riversibilita' ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.