Art. 118. Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini: a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1 settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente; b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidita' derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1 settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26; c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.