Art. 118.

  Dopo  due  anni  dalla pubblicazione della presente legge scadono i
termini:
    a) di cui agli articoli 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal
1  settembre  1939  in  poi nei casi in cui erano scaduti i termini a
norma della legislazione precedente;
    b)  di  cui  al  primo  e  secondo  comma  dell'art.  107  per le
invalidita'  derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al
1  settembre 1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art.
26;
    c)  per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti
del  primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi
anteriormente  al  1  settembre  1939  nei casi in cui era scaduto il
termine a norma della legislazione precedente.