Art. 119.

  Su  richiesta  degli  interessati,  sono  sottoposte a revisione le
pratiche  di  pensione  comunque  definite negativamente, relative ad
infortuni  subiti,  senza  colpa  dell'infortunato, per esplosione di
ordigni bellici.
  L'Amministrazione   dello   Stato  puo'  rivalersi,  per  le  somme
liquidate,  contro  il  responsabile  o  i  responsabili  dell'evento
dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della
responsabilita' civile.
  La  istanza  di  revisione  deve essere presentata al Ministero del
tesoro  entro  90  giorni  dalla  entrata  in vigore i della presente
legge, sotto pena di decadenza.