Art. 121.

  I  congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra
aventi  diritto  a  pensione  od assegno di guerra in base alle norme
vigenti  anteriormente,  con esclusione di altri congiunti ammessi al
diritto  dalla  presente  legge,  ne  conservano  il  godimento e gli
esclusi  non  subentrano  se  non  quando  vengono  a mancare i primi
concessionari.
  Se  pero'  la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi
concessionari  e'  inferiore,  per  qualsiasi  motivo,  a  quello che
potrebbe   spettare  agli  esclusi,  a  costoro  viene  liquidata  la
differenza  a  decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto
alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali
titolari.