Art. 122.

  Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai
che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per
conto  dell'Amministrazione  militare,  hanno riportato per offesa di
armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni
di  guerra,  in  occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o
ferite  dalle  quali  sia  derivata  una invalidita' ascrivibile alle
prime  due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in
caso di morte.
  Non  sono  compresi  tra  le  persone  aventi diritto a pensione od
assegno  di  guerra  i militari addetti quali operai in stabilimenti,
cantieri,  o  lavori  esercitati  od  assunti  da Enti pubblici o dai
privati,  ancorche'  vi  abbiano  prestato  servizio  in  qualita' di
comandati  durante  la  guerra  1915-18,  e  i cittadini italiani che
abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una, invalidita'
dovuta  a  qualsiasi  fatto  di  guerra  che  ne  sia  stato la causa
violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie,
qualora  l'invalidita'  o  la  morte si siano verificate in occasione
della  prestazione  di  servizio  obbligatorio  o  volontario tale da
esporre la persona a rischio di guerra.