Art. 123.

  Nulla  e' innovato alla concessione della indennita' di contingenza
prevista  dall'art.  1  del  decreto-legge  luogotenenziale 29 aprile
1946,  n.  299,  nonche'  alla  concessione, per le pensioni dirette,
dell'assegno  speciale  temporaneo  di  cui  all'art.  11 del decreto
legislativo 1 settembre 1947, n. 1108.
  L'assegno  speciale  temporaneo  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  14  aprile  1948,  n.  530,  dovuto  alla vedova ed agli
orfani, e' elevato a lire 40.000 annue.
  L'assegno  speciale  temporaneo  di  cui  all'art.  11  del decreto
legislativo  1  settembre  1947,  n.  1108,  spettante  ai  genitori,
collaterali e assimilati, e' elevato a lire 14.000 annue.