Art. 125.

  L'onere   derivante  al  bilancio  dello  Stato,  per  il  corrente
esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge,
sara'  fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste
dalla  legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di
previsione  del  l'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo
provvedimento),  e  per  5  miliardi con le maggiori entrate previste
dalla  legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di
previsione  dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto
provvedimento).
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data al By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

                                                   Visto,          il
Guardasigilli: PICCIONI