Art. 25.
           (Esecuzione delle opere di competenza statale)

  Nei  comprensori  di  bonifica montana la esecuzione delle opere di
competenza   statale,  particolarmente  nei  casi  in  cui  abbia  la
prevalenza  la  sistemazione  idraulicoagraria, e' fatta, per regola,
col  mezzo  della concessione amministrativa a favore di chi abbia un
proprio  interesse  diretto  o  indiretto  ai  risultati  utili della
sistemazione.
  In  particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio
dei  proprietari  dei  terreni  da  sistemare,  o il proprietario o i
proprietari,  anche  se  riuniti in societa', della maggior parte dei
terreni.
  Quando  manchi  l'iniziativa  del consorzio o dei proprietari della
maggior  parte  dei  terreni da sistemare, la concessione puo' essere
fatta  a Province, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o
associazioni   interessati   direttamente   alla   sistemazione   dei
comprensori.
  La  scelta  tra  piu'  aspiranti  e'  fatta  insindacabilmente  dal
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste, d'intesa con quello dei
lavori  pubblici,  nel  caso  in cui la concessione abbia per oggetto
opere     idrauliche,     con     riguardo     alla    organizzazione
tecnico-finanziaria  del  richiedente  e  del suo specifico interesse
alla buona riuscita della) sistemazione.