Art. 26.
        (Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare)

  Se  la  concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di
trasferire  il  possesso  dei  terreni da sistemare ad concessionario
delle  opere  stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
nell'atto  in  cui  procede  alla  concessione  o  con  provvedimenti
successivi,  determina  anche le zone da occuparsi dal concessionario
gradualmente  in  relazione  allo  sviluppo dei lavori, ne precisa il
termine  di  tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo
occorrente   al  primo  avviamento,  e  stabilisce  la  misura  della
indennita' di occupazione.