Art. 27.
          (Compimento e manutenzione delle opere pubbliche)

  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, di concerto con
quello  per  i  lavori  pubblici,  accerta,  con  proprio decreto, il
compimento  delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse
risultino capaci di utile funzionamento.
  Alla  manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento,
provvede  il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti
di   opere   di   sistemazione  idraulico-forestale,  consistenti  in
rimboschimenti,  rinsalda  menti  e  opere  idrauliche immediatamente
connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le
amministrazioni  dello  Stato  o  gli  enti  che vi siano normalmente
tenuti,   a   termini  delle  disposizioni  regolatrici  delle  varie
categorie di opere.
  In particolare:
    a)  alla  manutenzione  delle  strade  provvedono  lo  Stato,  le
Province  ed  i  Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali,
provinciali, comunali.
  All'uopo  il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto
in  cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto
col  Ministero  dei  lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente
che e' tenuto a provvedere alla manutenzione;
    b)   alla   manutenzione   delle   opere   di  difesa  idraulica,
classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico
25  luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello
stesso  testo  unico  e disposizioni successive. L'appartenenza delle
opere  ad  una o ad altra categoria di opere pubbliche e' dichiarata,
dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  di concerto col
Ministero dei lavori pubblici;
    c)  alla  manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano
sede  di pubblici servizi o edifici di proprieta' pubblica nei centri
residenziali   delle  popolazioni,  provvede  il  Comune  che  vi  ha
interesse.
  All'uopo  il  Ministro  per l'interno, su proposta del Ministro per
l'agricoltura e per le foreste, provvede o all'erezione in Comune del
nuovo  centro  o  alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio
ricade il nuovo abitato;
    d)  alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere
irrigue  ed  in  genere  di  ogni altra opera eseguita come pubblica,
provvede  il  consorzio  dei proprietari, o, in difetto, il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  salvo  a  rivalersi della spesa
autorizzata, a carico degli interessati.
  Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello
Stato  dovranno  essere  iscritti  anno  per  anno  gli  stanziamenti
necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati.