Art. 40.
                (Nomina del Commissario del Governo)

  Il  Commissario  del  Governo e nominato con decreto del Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del Presidente del Consiglio, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per l'interno.
  Non  possono  essere  nominati  Commissari  del  Governo funzionari
statali di grado inferiore al IV.
  Al   Commissario  del  Governo  competono,  per  il  periodo  della
permanenza  in carica, il rango ed il trattamento economico del grado
III.