Art. 25.

  Agli  effetti  della presente legge e fino alla emanazione di norme
generali  sulla  disciplina dell'artigianato si considerano artigiani
gli imprenditori che esercitano un'attivita', anche artistica, per la
produzione  di  beni  e  di  servizi  organizzata prevalentemente col
lavoro  proprio  e  dei  componenti  la famiglia, sia che l'attivita'
venga  esercitata  in  luogo  fisso,  sia  in  forma  ambulante  o di
posteggio,  anche  se  impieghino  attrezzature  meccaniche, fonti di
energia  od in genere sussidi della tecnica piu' idonei ai loro scopi
produttivi.
  Non  si  considera  artigiana  l'impresa  che  impieghi  lavoratori
dipendenti  in  numero  superiore  a  quello  previsto  per  le varie
categorie  nel  decreto  Ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione
del  decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947,
n. 1586.