Art. 27.

  I  nominativi  degli  apprendisti  artigiani assunti o dimissionati
debbono  essere  comunicati  dall'imprenditore  artigiano entro dieci
giorni  dalla  data  di  assunzione  o  di  dimissione all'Ufficio di
collocamento  competente  per  territorio  al fine del depennamento o
della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.
  L'Ufficio  di  collocamento  deve  trasmettere copia della notifica
all'Istituto  nazionale  dell'assicurazione  per  gli  infortuni  sul
lavoro,   all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   e
all'Istituto nazionale assistenza malattie.