Art. 28.

  Al  pagamento  delle  somme  occorrenti per le assicurazioni di cui
all'art.   21  della  presente  legge  in  favore  degli  apprendisti
artigiani   provvede,   senza  onere  e  formalita'  alcuna  per  gli
imprenditori,  il  Fondo  per  l'addestramento  professionale  di cui
all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
  L'erogazioni delle somme medesime verra' effettuata con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfettaria
globale,  secondo  contratti  da  stipularsi  tra  il Fondo di cui al
precedente   comma   e   gli   istituti   assicuratori  per  l'intera
collettivita' degli apprendisti artigiani.