Art. 28. Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'art. 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalita' alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264. L'erogazioni delle somme medesime verra' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettivita' degli apprendisti artigiani.