Art. 29. Gli imprenditori artigiani sono puniti: a) con ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge; b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato. Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.