Art. 29.

  Gli imprenditori artigiani sono puniti:
    a)  con  ammenda  da  lire  1000 a lire 5000 per ogni apprendista
assunto  o  dimissionato  senza effettuare la notifica all'Ufficio di
collocamento  secondo  il  disposto  dell'art. 27, primo comma; e per
ogni  apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art.
11 della presente legge;
    b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista
notificato    come    assunto   che   non   eserciti   effettivamente
l'apprendistato.
  Le  contravvenzioni  potranno  essere  definite  mediante oblazione
secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.