Art. 9. 
 
  I locali destinati a deposito devono avere,  su  una  parete  o  in
altro punto ben visibile, la chiara indicazione  del  carico  massimo
del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. 
  I  carichi  non  devono  superare  tale  massimo  e  devono  essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.