Art. 64.
                Costruzioni di archi, volte e simili

  Le  armature  provvisorie  per  la  esecuzione  di manufatti, quali
archi,  volte,  architravi,  piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra  opera  sporgente  dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni  genere,  devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase  del  lavoro,  la  necessaria  solidita' e con modalita' tali da
consentire,  a  getto  o  costruzione  ultimata,  il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
  Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad
arco,  per  coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli
schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da
un   ingegnere  o  architetto,  corredato  dai  relativi  calcoli  di
stabilita'.
  I  disegni  esecutivi,  firmati  dal  progettista  di  cui al comma
precedente,  devono  essere  esibiti  sul posto di lavoro a richiesta
degli ispettori del lavoro.