Art. 65.
                 Posa delle armature e delle centine

  Prima  della  posa delle armature e delle centine di sostegno delle
opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi
della  resistenza  del  terreno  o  delle  strutture sulle quali esse
debbono  poggiare,  in  modo  da  prevenire  cedimenti delle armature
stesse  o  delle  strutture  sottostanti,  con particolare riguardo a
possibili degradazioni per presenza d'acqua.