Art. 67.
                       Disarmo delle armature

  Il  disarmo  delle  armature  provvisorie  di  cui al secondo comma
dell'art.  64  deve  essere  effettuato con cautela da operai pratici
sotto  la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il
direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
  E'  fatto  divieto  di  disarmare  qualsiasi  tipo  di  armatura di
sostegno  quando  sulle  strutture  insistano  carichi  accidentali e
temporanei.
  Nel  disarmo  delle  armature  delle  opere  in calcestruzzo devono
essere  adottate  le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.